Casi di Coscienza da Districare all’attenzione del Capo Dello Stato: Il Cinema di Sorrentino Emoziona e fa Riflettere
di Emanuele Mariani
Un film spesso può essere l’occasione per suscitare un dibattito tra i cittadini, specialmente se gli argomenti che tratta sono temi delicati ed al tempo stesso di difficile soluzione, perché mettono a dura prova principi che toccano le coscienze di ognuno.
E’ certamente il caso di “La Grazia”, pellicola uscita il 15 gennaio scorso, nelle sale cinematografiche italiane, per la regia di Paolo Sorrentino (al suo undicesimo film), già presentata in anteprima il 27 agosto 2025, all'82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, con cui si è aperta la rassegna e che ha visto l’attore protagonista, Toni Servillo (alla settima collaborazione con il regista partenopeo), vincere la prestigiosa Coppa Volpi.
Il film, prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, in associazione con Numero 10 e PiperFilm, è stato girato, oltre che a Roma, in parte in Piemonte, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte ed è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla PiperFilm, dopo alcune anteprime, dal 25 dicembre 2025 al 1º gennaio 2026, esclusivamente di mattina.
La trama è semplice, ma complessi ed imprevedibili sono i temi trattatati.
Un immaginario Presidente della Repubblica (con tanto di soprannome “cemento armato”), senza alcun riferimento a presidenti esistenti, frutto completamente della fantasia dell’autore (ciascuno potrà certamente rivedere però aspetti dei precedenti, in particolare dei passati, di cui a breve diremo), dal copione chiamato Mariano De Santis, giurista, esperto in materia di diritto penale (autore di un manuale, in più volumi di 2046 pagine, ribattezzato dagli studenti “Himalaya K3”, perché impossibile da scalare), vedovo (con il costante pensiero alla moglie deceduta, Aurora), cattolico, con due soli figli, Riccardo (interpretato da Francesco Martino) musicista che vive in Canada ed una figlia che gli sta accanto, Dorotea (come la nota corrente Dc, sulla scena, Anna Ferzetti), anch’essa studiosa del diritto, alla fine del suo mandato, nel semestre bianco, si trova a dover prendere decisioni importanti e di estrema delicatezza, che passano anche per la sua firma: un’ipotesi di legge sul fine vita e due domande di grazia.
In merito a quest’ultime, si tratta: nel primo caso, di un uomo, ex insegnante di storia, stimato nella sua comunità, che infatti ha inoltrato la domanda di grazia con tanto di sottoscrizione quasi unanime (tranne – significativamente – il sindaco e la moglie del primo cittadino), reo confesso per aver ucciso la moglie afflitta da Alzheimer (spunto che lo stesso Sorrentino aveva preso per un episodio simile in cui Mattarella, nel 2016, aveva concesso la grazia ad un uomo, Giancarlo Vergelli, che aveva strangolato la moglie 88enne, malata di Alzheimer); mentre, dall’altro, abbiamo una giovane donna, in carcere per aver massacrato di coltellate nel sonno il marito, che ogni giorno le faceva però violenza, maltrattandola, segregandola. Entrambi i condannati scontano la loro detenzione nello stesso penitenziario di Torino, quello delle Vallette, come si vede nel film.
Qui però una grazia non verrà concessa, perché chi tolse la vita, secondo il Presidente immaginario, non ha mai amato la persona che ha comunque ucciso, senza alcun pentimento o rimorso.
In più, come accennato, pende la bozza di una legge sull’eutanasia, che il Parlamento potrebbe a breve approvare e sulla quale il Capo dello Stato intende presentare dei rilievi, a mezzo messaggio motivato alle Camere, prima di promulgarla (in una celebre scena del film, assistito dalla figlia, si vede le correzioni che il Capo dello Stato apporta al testo, con tanto di evidenziatore arancione, dicendo che così potrebbe prendere in considerazione di firmare).
Nei titoli d’apertura, si vedono passare nel cielo le Frecce Tricolori, ma soprattutto scorrere passaggi (gli unici richiamati) dell’articolo 87 della Costituzione (come “Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale”) che ne evidenziano le prerogative, compresa quella di poter concedere grazia e commutare pene, tema conduttore della pellicola.
Va per completezza ricordato che il ruolo e le funzioni del Capo dello Stato sono regolate dalla nostra Costituzione, nella seconda parte, Ordinamento della Repubblica, al Titolo II, articoli dall’83 al 91.
Per quanto si vede nel film, infatti, assumono particolare importanza l’articolo 88, quello appunto sul semestre bianco, dove il Capo dello Stato non può sciogliere le Camere (o anche una sola di esse), negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con la fine della legislatura (legge costituzionale del 4 novembre 1991, n.1), cosa che accadde (e portò all’aggiornamento della disposizione), nel 1992, nell’ultimo periodo della Presidenza Cossiga.
Ma soprattutto, appare di grande e decisiva rilevanza l’articolo 89 della nostra Costituzione, là dove si dice che “nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità”.
Ecco, sta tutta in questo articolo, al suo primo comma, la sostanza narrata da Sorrentino nel film: per ogni atto “duale”, vanno apposte le firme del Capo dello Stato e del Ministro di Grazia e Giustizia, e quindi del Governo in carica (potere esecutivo), che ne assume la responsabilità e rende valida l’accettazione della domanda di grazia e la promulgazione della legge sul fine vita. Se manca una delle due sottoscrizioni, non si compie alcun atto valido.
L’iniziativa di concedere la grazia (che – ricordiamo - deriva dal potere di grazia dei Re, già prerogativa degli Imperatori, prevista dall’articolo 8 dello Statuo albertino e rimasta nella nostra Costituzione) può invece essere assunta direttamente dal Capo dello Stato con istruttoria da parte degli organi tecnici del Ministero di Grazia e Giustizia.
L’art. 87 della Costituzione prevede, al comma undicesimo, che il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene. Si tratta di un istituto clemenziale, come detto, di antichissima origine che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un'altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione). La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.). Ai sensi dell’art. 681 del codice di procedura penale può essere sottoposta a condizioni.
Generalmente nei decreti di grazia o di commutazione della pena è inserita la condizione - risolutiva – della revoca dell’atto di clemenza in caso di commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni in caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo).
Il procedimento di concessione della grazia è disciplinato dall’art. 681 del codice di procedura penale. La domanda di grazia è diretta al Presidente della Repubblica e va presentata al Ministro della Giustizia. È sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, oppure da un avvocato. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere però direttamente presentata anche al magistrato di sorveglianza. Il presidente del consiglio di disciplina dell’istituto penitenziario può proporre, a titolo di ricompensa, la grazia a favore del detenuto che si è distinto per comportamenti particolarmente meritevoli.
Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il Procuratore generale presso la Corte di Appello e, se il condannato è detenuto - anche presso il domicilio – ovvero affidato in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza. A tal fine, essi acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l’altro, alla posizione giuridica del condannato, all’intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabili degli Istituti penitenziari.
Come si vede invece nel film, il Capo dello Stato non si reca di persona (o manda la figlia fiduciaria) a visitare i possibili destinatari della grazia (“Non è previsto. Sono, però, stanco dei riti”, si recita nella pellicola). Peraltro, uno dei due destinatari della potenziale concessione del beneficio, aveva dei rapporti di vaga parentela o affinità o comunque un legame affettivo indiretto con il Ministro di Grazia e Giustizia e ciò avrebbe provocato un plausibile conflitto di interessi.
Acquisiti i pareri, il Ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell’istruttoria, al Capo dello Stato, accompagnandola con il proprio “avviso”, favorevole o contrario alla concessione del beneficio, come si vede chiaramente anche nel film, con tanto di cartelline ben evidenziate.
Come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, al Capo dello Stato compete la decisione finale. L’art. 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio e cioè in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l’istruttoria.
Se il Presidente della Repubblica concede la grazia, il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione, ordinando, se del caso, la liberazione del condannato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200/2006 (decisione su conflitto tra poteri dello Stato – Ciampi/Castelli – caso Bompressi), ha stabilito che la concessione della grazia è un potere proprio del Presidente della Repubblica, ma richiede la controfirma del Ministro della Giustizia solo per attestare la regolarità istruttoria, definendo una nuova prassi organizzativa e un riassetto delle competenze tra Quirinale e Governo dopo il caso Bompressi.
Diversamente, sono affidate al Parlamento, per Costituzione, le proposte di amnistia ed indulto (differenti tra loro) e loro votazione.
Spesso si fa confusione parlando indistintamente di amnistia, grazia e indulto, ma quali sono le differenze tra questi tre istituti?
Prima fondamentale differenza è che l’amnistia è una causa di estinzione del reato, mentre la grazia e l’indulto sono cause di estinzione della pena inflitta al condannato. L’amnistia travolge ogni effetto penale, la grazia e l’indulto estinguono solo la pena inflitta. Nel primo caso, laddove sia in corso un processo penale, questo verrà concluso con declaratoria di non luogo a procedere, nel secondo caso il processo continuerà ma il giudice ordinerà la non esecuzione della pena o l’esecuzione della pena residua.
L’amnistia è un atto legislativo di carattere generale tramite il quale lo Stato rinuncia alla punizione di un certo numero di reati, selezionati in base all’entità della pena, commessi anteriormente al provvedimento. Si tratta di uno strumento di clemenza a carattere eccezionale, ispirato a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale. Si distingue tra amnistia propria ed impropria. L’amnistia propria interviene prima della condanna definitiva cioè quando il procedimento penale è ancora in corso, in tal caso si estingue il reato ed ogni effetto penale che da questo scaturisce. L’amnistia impropria, disciplinata dall’art. 151 c.p., interviene successivamente, cioè dopo una sentenza di condanna definitiva, in tal caso cessa l’esecuzione della pena principale e della pena accessoria, non invece gli altri effetti penali della condanna. Infatti, malgrado il provvedimento di clemenza, la condanna costituisce titolo per la dichiarazione di recidiva, di abitualità e di professionalità del reato o può essere escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 175 del 1971 ha dichiarato che l’amnistia è sempre rinunciabile da parte del soggetto che dovrebbe beneficiarne, qualora questi sia interessato a chiedere l’esame nel merito al fine di ottenere una pronuncia che escluda la sua colpevolezza e che renda improponibili azioni civili nei suoi confronti.
L’amnistia, sia propria che impropria, non estingue le obbligazioni civili nascenti dal reato, salvo che si tratti dell’obbligazione civile per la multa o l’ammenda. L’istituto dell’amnistia ha subito un’importante modifica riguardante la procedura di emanazione del provvedimento, con sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1992 a causa dell’eccessivo ricorso all’istituto nella storia della Repubblica Italiana. L’art. 79 della Costituzione è stato modificato al fine di porre un freno ad amnistie che non fossero suggerite da ragioni di equità o dettate da esigenze di pacificazione sociale. Precedentemente l’amnistia era concessa dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere e la sua concessione era divenuta quasi una routine; oggi invece è concessa con legge deliberata a maggioranza dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera , in ogni suo articolo e nella votazione finale.
L’indulto e la grazia sono invece cause di estinzione della pena, hanno quindi l’effetto di condonare in tutto o in parte la pena inflitta o di commutarla in un’altra specie di pena. Rappresentano l’espressione del potere sovrano di clemenza riconosciuto dalla Costituzione negli articoli 79 e 87 comma 11.
L’indulto è un provvedimento a carattere generale riferito generalmente a tutti i reati, salva l’esclusione per determinati reati e a tutti i condannati che si trovano in una determinata condizione. Come l’amnistia è disciplinato dall’ art. 79 della Costituzione e può applicarsi solo ai fatti commessi anteriormente alla presentazione del relativo disegno di legge. È un provvedimento che solitamente si accompagna all’amnistia, applicandosi ai reati che non vi rientrano e che l’amnistia non estingue, ma si differenzia da questa in quanto si limita ad estinguere in tutto o in parte la pena principale, che viene condonata o commutata in altra pena prevista dalla legge, non estingue le pene accessorie e lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna.
Infine, la grazia è un provvedimento di clemenza a carattere individuale in quanto si riferisce all’esecuzione di una o più condanne a carico di uno stesso soggetto. La sua concessione rientra fra i poteri attribuiti in esclusiva al Presidente della Repubblica e può essere concessa su richiesta del condannato, di un suo prossimo congiunto, del convivente, del tutore o curatore, del suo avvocato o anche d’ufficio, cioè dallo stesso Presidente della Repubblica o dal Ministro della Giustizia. I suoi effetti non sono normativamente predeterminati, ma dipendono dalla discrezionalità dell’organo competente a concederla, può infatti estendersi alle pene accessorie o essere sottoposta a condizioni quali il risarcimento del danno. Nel 2005, proprio in relazione alla concessione della grazia, fu sollevato un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale. Il caso riguardava il conflitto emerso tra l’allora presidente della Repubblica, Ciampi, e il ministro della Giustizia Castelli sulla concessione della grazia a Ovidio Bompressi. Con sentenza n. 200 del 2006 la Consulta ha confermato il potere esclusivo ed incondizionato di grazia del Presidente della Repubblica, stabilendo per il ministro della giustizia l’obbligo di portare a conclusione la pratica nel caso in cui sia richiesta dallo stesso capo dello Stato e, contemporaneamente, il diritto di rendergli note le ragioni di merito o di legittimità che, a suo parere, si oppongono alla concessione del provvedimento. Questa sentenza ha inoltre specificato che la ragione dell’atto di grazia è umanitaria. Prima degli anni ottanta infatti quest’istituto aveva assunto una forma distorta poiché usato come un provvedimento di politica penitenziaria, ma dopo il 1986, con la legge Gozzini, il numero di provvedimenti di grazia è drasticamente calato.
In sostanza, tornando al film, alla fine del suo mandato, tra giornate noiose, il Capo della Stato deve svolgere gli ultimi compiti, quando – e il dubbio lo sfiora – potrebbe temporeggiare, potrebbe far decidere al suo successore, sulle due delicate richieste di grazia e sulla legge sul fine vita.
Veri e propri dilemmi morali, che si intersecano, in maniera apparentemente inestricabile, con la sua vita privata (ossessionato anche dopo 40 anni da un presunto tradimento della defunta consorte, poi rivelatosi non “tradimento”). Mosso dal dubbio, dovrà decidere. E, con grande senso di responsabilità, è quel che farà questo Presidente della Repubblica Italiana della scena filmica.
Sorrentino ha spiegato di non essersi ispirato a un presidente della Repubblica realmente esistito per costruire la figura di Mariano De Santis, preferendo l’invenzione alla citazione diretta.
Eppure, in questo personaggio confluisce una qualità comune a figure come Mattarella, Napolitano, Ciampi, Scalfaro, Cossiga, Pertini, Leone e Saragat, per citare a ritroso solo gli ultimi otto della nostra (quest’anno ottantenne) Repubblica, di cui solo tre vedovi (Saragat, Scalfaro, cattolico ed ex magistrato e Mattarella, anch’egli cattolico ed insigne giurista e tutti e tre con una figlia che gli è sempre stata accanto, con la massima discrezione): un’autorevolezza sobria, un forte senso di responsabilità, una saggezza esercitata con misura e, soprattutto, con una dimensione quasi paterna del ruolo, da buon padre di famiglia, meglio della Patria.
Presidenti che, nell’immaginario, sono stati un porto sicuro in mari agitati, garanti assoluti della Costituzione e rappresentati dell’unità nazionale, punti fermi in una fase della politica italiana segnata da instabilità e conflitti (De Santis, nel film, viene indicato come risolutore di ben 6 crisi di Governo), supremi reggitori dello Stato, non semplici “maestri di cerimonie”, né detentori di un mero “potere neutro” o semplicemente notai, sia pure inappuntabili, della Carta costituzionale.
Vi sono stati davvero casi di coscienza che il Capo dello Stato ha dovuto affrontare e decidere?
Certamente sì, basti pensare alla legge sull’aborto che il partenopeo e cattolico Leone (conterraneo del regista Sorrentino), professore di procedura penale e grande giurista ed avvocato penalista, autore, tra le infinite pubblicazioni, di un trattato in tre volumi e di un celebre manuale processual-penalistico ante riforma (quasi come il De Santis della pellicola, indicato, dal copione, estensore di un manuale di diritto penale di ben 2046 pagine!), promulgò, il 22 maggio 1978, n. 194, con entrata in vigore il 5 giugno 1978 (10 giorni prima della dimissioni anticipate del Capo dello Stato che le rassegnò il 15 giugno 1978), legge che venne controfirmata anche dal Ministro di Grazia e Giustizia, Francesco Paolo Bonifacio, che fu anche presidente della Corte Costituzionale dal 23 febbraio 1973 al 25 ottobre 1975.
Certamente, quella legge fu un caso di coscienza, come lo sarebbe oggi sul fine vita. A Leone, invece, non fu concesso di dare la grazia ad una brigatista malata (Paola Besuschio) e tutto fu vano per la salvezza di Moro.
Ancora, Cossiga, poco prima di dimettersi (anche lui a fine mandato, come il De Santis del film che, a tratti, gli assomiglia fisicamente, specie se si considerano le scene con il cappello tanto amato dal Presidente originario di Sassari), rimandò alle Camere (con messaggio motivato del 1 febbraio 1992) la legge sull’obiezione di coscienza, altro tema delicato, che finì per non firmare concludendosi, con il suo mandato, anche la legislatura.
Vi sono infine altre considerazioni non tecnico-giuridiche sulla figura ed il ruolo del Capo dello Stato.
La prima è il senso di solitudine che lo attraversa. Il Presidente è solo con le sue decisioni che non possono essere influenzate da principi morali o da persone a lui vicine. Anche il rapporto con la figlia, va ad intrecciarsi con il suo privato, in quanto lo assiste anche dal lato umano e giuridico, ma ciò non va ad influire sulle sue inclinazioni. Ogni Presidente matura da sé le sue convinzioni, dopo le valutazioni con i suoi consiglieri giuridici e tecnici. Ma l’ultima parola spetta a lui solo, senza condizionamenti.
In particolare, nel film qui è ben descritto questo sentimento di solitudine e distacco, acuito dalla mancanza della consorte del Presidente e dal suo stato vedovile.
Spesso le scene lo riprendono a fumare, intento a guardare il panorama di Roma, dalla torretta del Quirinale, quasi a trovare la giusta ispirazione per le decisioni da assumere, nei colloqui inconsci con la moglie defunta che vede mentre cammina nella campagna piemontese, dove si sono conosciuti per la prima volta o quando la ricorda come la sua ragazza, ammirandone i vestiti con i colori preferiti che ha mantenuto nella sua casa romana, al suo rientro, dopo la fine del mandato ed aver fatto una passeggiata che appare leggera e distensiva sulla celebre via dei Condotti, come un normale cittadino, discettando sul concetto di verità e giustizia di cui i magistrati sono i primi custodi.
Una camminata diversa che non ha lo stesso effetto di sollevazione, come quella che Sorrentino immagina nell’altro suo film Il Divo, in via del Corso, sempre a Roma, là dove vediamo (in più di una circostanza) un Andreotti, allora a capo del suo ultimo Governo (potere esecutivo), pensieroso e che attraversa i tempi difficili di fine Prima Repubblica di inizio anni ’90.
Persino il rapporto con i corazzieri diventa, nel copione sorrentiniano, di grande fiducia e schiettezza, facendo dire ad uno di loro, interpretato da Orlando Cinque, il responsabile della sua sicurezza, che i corazzieri devono saper fare tutto.
Il Presidente instaura un dialogo ed un sincero legame di leale collaborazione e di confronto (se si eccettua qualche diversità di vedute con il suo segretario generale, Domenico Samaritano, interpretato da Roberto Zibetti) con tutti i componenti del suo staff ed, in particolare, con il generale delle forze armate, sulla scena Gen. Lanfranco Mare, interpretato da Giuseppe Gaiani, appartenente al corpo degli Alpini, che ritroveremo poi in una scena dove il Presidente intona una strofa di un loro canto tipico, durante un incontro conviviale.
Persino il rapporto con i corazzieri diventa, nel copione sorrentiniano, di grande fiducia e schiettezza, facendo dire ad uno di loro, il responsabile della sua sicurezza, interpretato da Orlando Cinque, che i corazzieri devono saper fare tutto.
Anche la morte, con agonia, di un cavallo proprio della scuderia dei corazzieri è motivo di riflessione per il presidente De Santis: lui ordina che il cavallo non venga soppresso (quasi a confermare un sentire cattolico di pietas anche per gli animali) e morirà di lì a poco di morte naturale, dopo tormenti, una sorta di rimando, fatte le dovute proporzioni ed accostamenti poco suggestivi, alla legge del fine vita.
Su quest’ultima, ecco lo scoop che il De Santis fa fare alla direttrice di un celebre periodico internazionale di moda, alla quale, in corso di presidenza, non aveva inizialmente concesso un’intervista, mentre poi, a casa, a mandato concluso, telefona: gli comunica – a lei per prima – la sua decisione finale, come nuova sensazione: avere avuto una speciale grazia.
In sostanza, nel testo del copione del film, prevale una domanda, solo all’apparenza semplice e che richiede una secca risposta: “Di chi sono i nostri giorni?”; ed a ciò si replica, in modo del tutto scontato: “Sono nostri”, ma è pur sempre – di grazia - con il senso della vita che bisogna fare i conti.
Senza dimenticare l’importanza del dubbio, della responsabilità, dell’etica, perché come ricorda lo stesso Sorrentino: “L’etica è una cosa seria. Tiene in piedi il mondo. E Mariano De Santis è un uomo serio”.
Alla fine, il film rappresenta il dubbio come atto d’amore, lo attraversa come sentimento predominante, del Presidente verso la defunta moglie e verso i figli, la figlia in particolare, che lo assiste ed è legata al padre da un fortissimo sentimento amoroso e di affetto (che traspare ed arriva al pubblico, in modo mirabile, nella straordinaria, intensa umanità interpretativa e recitativa di Anna Ferzetti), nel rispetto ed onore per l’illustre genitore, anch’egli giurista, e soprattutto verso la collettività.
Particolare il rapporto con le amicizie di un tempo, come Coco Valori, critica d’arte, amica di una vita del De Santis, come il Ministro di Grazia e Giustizia (sulla scena Ugo Romani, magistralmente interpretato da Massimo Venturiello) che ambisce a succedergli al Quirinale e poi scagionato dall’essere stato lui l’amante con cui la moglie deceduta lo aveva tradito 40 anni prima, tutti e due compagni di scuola.
Il personaggio di Coco Valori rileva come una delle figure più memorabili dell’opera. Molto di più: assume i contorni di uno dei personaggi sorrentiniani più riusciti di sempre, destinato a restarci eternamente impresso.
In un film altrimenti meditativo e solenne, la sua presenza irrompe come una secchiata d'acqua fresca, suggerendo che anche nelle miserie e nelle incertezze della politica può esistere un’energia vitale che alleggerisce e illumina. È così presto spiegato come la sua azione non sia meramente comica, ma catartica, atta a permettere allo spettatore di riflettere senza la pesantezza del moralismo, riequilibrando le tensioni filosofiche con un’energia - decisamente caustica - che è insieme un invito a non prendersi troppo sul serio. Ecco perché Coco Valori ha una sua capacità di smascheramento, una forma di “saggezza laica”, capace di alleggerire la gravità del film nei momenti giusti (“Questa non è una cena, è un’ipotesi”),
All'interno della storia - quella di Mariano De Sanctis (uno straordinario Toni Servillo), un Presidente della Repubblica in procinto di lasciare il Quirinale dopo un mandato segnato da profonde riflessioni etiche e dalla perdita della moglie - lei gioca infatti un ruolo chiave che porta con sé, nel suo passato, il motivo del tormento del protagonista. Interpretata con classe ed ironia sopraffine da Milvia Marigliano, Coco è la cifra distintiva di un film che - pur affrontando temi ardui - non rinuncia alla leggerezza dell’animo umano, proprio quella che spesso può illuminare anche i corridoi più austeri del potere.
Vi sono diverse scene spiazzanti, come quella in cui il Presidente De Santis assiste impotente (unitamente agli astanti) ad un temporale che non fa avanzare, nel picchetto d’onore al Quirinale, un anziano Presidente del Portogallo o quando va in orbita come un nostro astronauta che aveva visto piangere e seguire, in assenza di gravità, la sua lacrima, su un monitor muto al Quirinale o quando si cimenta, dopo aver intonato, in un’altra scena, come sopra accennato, in un convivio di alpini, una strofa di un loro canto tipico, nel rap di Guè Pegueno, e, mentre lo premia al Quirinale, il presidente sussurra nell’orecchio del cantante: “Chiedo dopo perdono dopo non prima per favore”, incitandolo a rappare il testo di “Le bimbe piangono”, brano cult del 2015 che Gué improvvisa senza base, con Shablo di fianco a un corazziere che annuisce convinto. La musica, qui come in altre parti della pellicola, diviene un intermezzo che sottolinea i sentimenti dei protagonisti, con le digressioni tra rock, trance e elettronica.
Nel film, si vede anche un futuribile “Papa nero”, interpretato dall’ivoriano Rufin Doh Zeyenouin, con tanto di orecchino, capelli rasta e che va persino in scooter, ma appare lontano dalla realtà, anche in termini di dialoghi (“Dio non concede risposte, la nostra vita è fatta di domande, le risposte non le danno neanche la scienza e il diritto”).
Alla fine, resta, su tutto, il senso del film: non vi sono leggi che il Capo dello Stato, se correttamente avviate e concluse nel loro iter e, dunque, nel rispetto assoluto della Costituzione e dell’ordinamento giuridico, non possa firmare, anche se possono sembrare in contrasto con il sentire o l’opinione della persona.
Certo, il Presidente è un uomo, ma il privato e le sue convinzioni non devono influenzare e prevalere sull’interesse generale, laicamente inteso.
Non vi sono leggi del Presidente: lo stesso Mattarella, in un recente intervento pubblico, lo ha evidenziato.
“Sì, ho adottato decisioni che non condivido, è capitato più volte, il presidente promulga leggi ed emana decreti, ma ha delle regole che deve rispettare”, ha detto Mattarella il 15 novembre 2024, intervenendo al Salone delle Fontane all'Eur, a Roma, all'evento per i 25 anni dell'Osservatorio permanente giovani-editori.
Il presidente della Repubblica, in quell’occasione, rispose, per mezz'ora, alle domande dei tanti (circa mille) giovani presenti in platea, toccando vari temi di stretta attualità.
Ad esempio, ha affrontato il tema delle leggi che deve promulgare, con un riferimento che, all'indomani del comunicato con cui la Corte costituzionale ha smontato la legge Calderoli, molti hanno letto come un'allusione all'autonomia differenziata, ma non solo.
“Più volte ho promulgato leggi che ritenevo sbagliate e inopportune, ma erano state votate dal Parlamento e io ho il dovere di promulgare a meno che non siano evidenti incostituzionalità. In quel caso ho il dovere di non promulgare, ma devono essere evidenti, se c'è un solo dubbio questo non mi autorizza a non promulgare”.
Quindi ha affrontato il tema del bilanciamento dei poteri all'interno dello Stato: “Essere arbitro significa sollecitare al rispetto delle regole tutti gli altri organi costituzionali dello Stato e significa ricordare a tutti i limiti delle proprie attribuzioni e delle sfere in cui operano. Vale per il potere esecutivo, legislativo, giudiziario. Ciascun potere e organo dello Stato deve sapere che ha limiti che deve rispettare, perché le funzioni di ciascuno non sono fortilizi contrapposti per strappare potere l'uno all'altro, ma elementi della Costituzione chiamati a collaborare, ciascuno con il suo compito e rispettando quello altrui. E' il principio del check and balance”, ha spiegato.
Principio davanti al quale l'inquilino del Quirinale ha una funzione assimilabile a quella dell'arbitro delle partite, ha quindi aggiunto usando un'espressione ben nota agli addetti ai lavori: “L'immagine del presidente della Repubblica come arbitro l'ho usata anche io, e ho detto che anche i giocatori devono aiutarlo nell'applicazione delle regole, la pluralità nell'aspetto delle regole è fondamentale”, ha ricordato però. Poi un'ulteriore precisazione: “Il presidente della Repubblica entra in attività quando il sistema si blocca, è come un meccanico, lavora per riparare un sistema inceppato”.
Il Capo dello Stato promulga le leggi, non fa le leggi e non vi sono leggi presidenziali in Italia, dove vige un sistema repubblicano parlamentare e, dunque, le leggi le approva il Parlamento. Al Capo dello Stato spetta il controllo formale e sostanziale (ma solo per un unico eventuale rimando al Parlamento, con messaggio motivato e solo in particolari casi eclatanti), prima di promulgare.
Emanuele Mariani
