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Regole per l'intero ciclo di vita, dall'inizio della produzione al loro riuso e riciclo.Sintesi  degli adempimenti

di  Antonello Pezzini

Il nuovo Regolamento europeo[1] è stato approvato dal Parlamento Europeo il 12 luglio 2023,  è entrato in vigore dal 18 febbraio 2024. I contenuti dei suoi  articoli  devono essere applicati fra il 2024 e il  2036.

Scadenze e rispetto degli impegni

Dal 2024, entrata in vigore di una parte del Regolamento.

Dal 2025, dichiarazione impronta di carbonio. Processo di due diligence obbligatorio. Efficienza di riciclo batterie al litio del 65%. Atto delegato con metodologia per calcolo impronta di carbonio. Metodologia calcolo efficienza riciclaggio.

Dal 2026, applicazione delle prestazione sull’impronta di carbonio, per le batterie dei veicoli elettrici.Atto delegato con definizione classi di prestazione impronta di carbonio. Definizione valori minimi prestazione elettrochimica e durabilità. Metodologia calcolo % materie prime recuperate dai rifiuti   

Dal 2027, entrata in vigore del Passaporto elettronico delle batterie. Percentuale di  efficienza di recupero:  90% Rame, Cobalto, Nikel;  50% Litio;  90% Piombo. Definizione soglia massima impronta di carbonio..

Dal 2028,  applicazione della soglia massima per l’impronta di carbonio. Raggiungimento dei   valori minimi di prestazione e di durata delle batterie elettrochimiche. Dichiarazione del contenuto riciclato.

Dal 2030, efficienza di riciclo batterie al litio: 70%.

Dal 2031, percentuale di recupero: 95% Rame, Cobaltom, Nikel; 80% Litio;  95% Piombo. Minimo contenuto riciclato: 16% Cobalto;  6% NiKel; 6% Litio;  85% Piombo.

Dal 2036 . Minimo di contenuto riciclato: 26% Cobalto;  15% Nikel; 12% Litio;  85% Piombo

Definizioni

 

Batteria: qualsiasi dispositivo che eroga energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, con stoccaggio interno o esterno, costituito da uno o più elementi o moduli di batteria o da pacchi batterie non ricaricabili o ricaricabili e che comprende le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, o alla rifabbricazione.

Pacco batterie: qualsiasi gruppo di elementi o moduli di batteria collegati tra loro o racchiusi in un involucro esterno, in modo da formare un’unità completa, non destinata a essere scissa o aperta dall’utilizzatore finale

Modulo di batteria: qualsiasi insieme di elementi di batteria collegati tra loro o racchiusi in un involucro esterno, per proteggere gli elementi da impatti esterni, e destinato a essere utilizzato singolarmente o in combinazione con altri moduli.

Elemento di batteria: l’unità funzionale di base di una batteria, composta da elettrodi, elettrolita, contenitore, morsetti e, se del caso, separatori, contenente i materiali attivi la cui reazione genera energia elettrica

Materiale Attivo[2]: il materiale che reagisce chimicamente, per produrre energia elettrica quando l’elemento di batteria si scarica o per stoccare energia elettrica quando la batteria è in carica.

 

Tipologia di batterie

 

Batterie Portatili, Peso pari o inferiore a 5 kg

Batterie per Mezzi di Trasporto Leggeri, Light Means of Transport- LMT, con peso  pari o inferiore a 25 kg, per veicoli muniti di ruote, compresi i veicoli di categoria L[3]  

 

Batteria per Avviamento, Illuminazione e Accensione, Start Light Ignition- SLI , detta anche:  “Batteria per Autoveicoli”. Progettata per fornire energia elettrica per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine

Batterie Industriali, Per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso superiore ai 5 kg e che non è: né una batteria per veicoli elettrici; né una batteria per mezzi di trasporto leggeri; né una batteria per autoveicoli

Batterie per Veicoli Elettrici – EV. Progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L, con peso superiore a 25 kg, la batteria è progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici, delle Categorie M, N, O[4]

 

Obiettivi del Regolamento

Disciplinare l'intero ciclo di vita delle batterie, dall'inizio della produzione al loro riuso e riciclo. L'obiettivo principale è quello di promuovere un'economia circolare nel settore, mirando a ridurre l’ impatto ambientale e sociale. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale  garantire che il mercato delle batterie si sviluppi in modo sicuro, sostenibile e competitivo, attraverso regole e normative uniformi per tutti gli operatori.

 

Filiera delle Batterie:

  • Estrazione delle materie prime,
  • Trasformazione delle materie prime in materiali e componenti,
  • Assemblaggio dei componenti per formare le celle,
  • Assemblaggio celle in moduli e pacchi batterie,
  • Assemblaggio della batteria all’interno del veicolo,
  • Riparazione di batterie danneggiate o difettose,
  • Rimozione e della batteria dal veicolo e raccolta a fine vita,
  • Trasporto sicuro della batteria verso centri specializzati di batterie a fine vita,
  • Riutilizzo o rifabbricazione della batteria per applicazioni di seconda vita, prima del riciclo,
  • Recupero delle materie prime contenute nelle batterie e fine vita

Attori coinvolti

  • Fornitori di macchinari per la produzione
  • Fornitori di componenti elettronici
  • Fornitori di imballaggi specializzati
  • Fornitori di software e sistemi di gestione
  • Fornitori di soluzioni di sicurezza
  • Servizi di logistica e gestione della catena di fornitura
  • Servizi di consulenza
  • Centri di ricerca e sviluppo
  • Organismi di valutazione della conformità[5]

 

Organizzazione per l’adempimento della Responsabilità Estesa del Produttore-EPR[6]

I produttori di batterie devono assumersi una responsabilità estesa, che include:coprire i costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento dei rifiuti di batterie; e altri costi associati. Se un operatore economico mette inizialmente una batteria sul mercato, a seguito di operazioni come: il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione, è considerato “il produttore” e assume la responsabilità estesa.

La definizione chiara delle responsabilità dei produttori riduce dubbi sull’utilizzo delle batterie di seconda vita, agevolando il sorgere di nuovi operatori e di investimenti nel settore. La creazione di organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, offre la possibilità ai produttori di ridurre i costi associati alla responsabilità estesa.

La definizione di obblighi e di ruoli  porta a una possibile liberalizzazione del mercato delle batterie a fine vita, fornendo opportunità chiare e incoraggiando la concorrenza. La responsabilità estesa ai produttori riduce le preoccupazioni del  consumatore, contribuendo a migliorare l'impatto ambientale delle batterie.

In Italia vi sono Università e Centri di ricerca in grado di dare un notevole contributo allo sviluppo dell’innovazione, nel campo degli strumenti di memoria dell’energia.. La tradizione manifatturiera italiana è fondamentale, per lo sviluppo di nuovi sistemi, necessari per la produzione delle batterie e per il controllo elettronico di questi sistemi.

È necessario creare un quadro normativo armonizzato, per gestire l’intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato nell’Unione, e per stabilire norme: sull’impronta di carbonio; sulla sostenibilità; sulle prestazioni; sulla sicurezza; sulla raccolta; sul riciclaggio; sulla seconda vita delle batterie; nonché sulle informazioni, attraverso un Passaporto digitale delle batterie, per gli utilizzatori finali e gli operatori economici.

Inoltre, la Comunicazione della Commissione: «L’Europa in movimento.  Una mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, interconnessa e pulita»[7] comprende il piano d’azione strategico sulle batterie. Tale piano d’azione stabilisce misure a sostegno degli sforzi, tesi a costruire una catena del valore delle batterie in Europa, che comprenda: l’estrazione delle materie prime, l’approvvigionamento e la lavorazione sostenibili, la sostenibilità dei materiali, la fabbricazione degli elementi nonché il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie.

Si tratta di un Regolamento, rivolto a tutto il sistema degli strumenti di memoria dell’energia, cioè alle batterie, destinato ad avere un’importanza crescente nell’economia e nella scienza, che coinvolge il mondo dell’energia, in continua evoluzione.

Il vasto mondo delle batterie viene sottoposto, in 96 articoli, ad una serie profonda di adempimenti, che coinvolgono:

  • L’impronta di carbonio,
    •       Le prestazioni elettrochimiche delle batterie portatili,
    •       Le prestazioni elettrochimiche delle altre batterie,
    •       I parametri di sicurezza delle batterie,
    •       I requisiti di Etichettatura, Marcatura, Informazioni,
    •       La durata in vita prevista per le batterie,
    •       La valutazione di Conformità,
    •       Il Modello di conformità,
    •       Le materie prime e le categorie di rischio,
    •       Il tasso di raccolta dei rifiuti,
    •       Lo stoccaggio, il trattamento, il riciclaggio,
    •       Il Passaporto digitale delle batterie,
    •       I requisiti per la spedizione delle batterie usate,

Gli Atti delegati, previsti per la corretta applicazione del Regolamento:

Per l’impronta di carbonio:

Atto delegato per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica dell'impronta di carbonio[8]

Atto delegato per stabilire le classi di prestazione relative all’impronta di carbonio [9]

Atto delegato per determinare la soglia massima dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita[10].

Per la circolarità:

Atto delegato per la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di materie prime recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo[11].

Atto delegato per integrare il Regolamento stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali[12].

Per prestazioni e durabilità delle batterie:

Atto delegato per integrare il Regolamento, stabilendo i valori minimi vincolanti dei parametri di prestazione e durabilità elettrochimica[13].

Per la digitalizzazione:

Atti di esecuzione che specifichino quali persone devono essere considerate persone aventi un interesse legittimo; a quali delle informazioni hanno accesso; e in quale misura esse possono scaricare, condividere, pubblicare o riutilizzare tali informazioni[14]

Per gestire con consapevolezza questo processo, che coinvolge discipline scientifiche e tecniche, risulta molto importante il contributo delle Università nei vari ruoli, che coinvolgono, sia i processi formativi, per lo sviluppo di competenze, sia la creazione di Organismi di valutazione della conformità

 

L’impronta di carbonio

Dichiarazione dell’impronta di carbonio

Rappresenta l’obbligo di dichiarazione dettagliata, che fornisce informazioni complete sulle emissioni di carbonio, associate a ogni fase del ciclo di vita di una batteria, offrendo una panoramica chiara e accessibile delle implicazioni ambientali legate alla produzione, distribuzione e smaltimento della batteria. Garantire la trasparenza, offrendo una panoramica chiara e accessibile delle implicazioni ambientali legate alla produzione, distribuzione e smaltimento della batteria.

Classe di prestazione relativa all’impronta di carbonio.

Rappresenta la categorizzazione delle batterie, in base al loro impatto ambientale, da aggiungere alla dichiarazione dell’impronta di carbonio. Offrire agli utenti e agli interessati un modo efficace per valutare e confrontare le prestazioni ecologiche di diverse batterie, agevolando la scelta di quelle più sostenibili.

Soglia massima dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita

Rappresenta il limite massimo per le emissioni di carbonio tollerabili, durante l'intero ciclo di vita di una batteria. Incentiva lo sviluppo e l'adozione di tecnologie a minore impatto ambientale e stimola la selezione di fornitori e pratiche produttive più sostenibili.

Calcolo del Carbon Foot Print-CFP

Ai fini del calcolo dell’impronta di carbonio, durante il ciclo di vita si tiene conto:

  • dei materiali (componenti elettronici, le unità di gestione e di sicurezza delle batterie, e i materiali catodici);
  • dell’energia;
  • dei materiali ausiliari utilizzati.

Le fasi del ciclo di vita e i processi interessati inclusi nel confine del sistema:

Acquisizione delle materie prime e prelavorazione

Comprende i processi di estrazione; approvvigionamento e prelavorazione; il trasporto di tutti i materiali; fabbricazione sia dei componenti della batteria (materiali attivi, separatori, elettroliti, involucri, componenti attivi e passivi di batterie), sia dei componenti elettrici o elettronici.

 

Fabbricazione del prodotto principale

Assemblaggio degli elementi di batteria e assemblaggio delle batterie con gli elementi di batteria,  i componenti elettrici o elettronici.

 

Distribuzione

Trasporto al punto di vendita

 

Fine vita e riciclaggio

Raccolta, smantellamento e riciclaggio

 

Valutazione d’impatto dell’impronta di carbonio

L’impronta di carbonio della batteria è calcolata con il metodo di valutazione dell’impatto lungo il ciclo di vita, relativo alla categoria «cambiamenti climatici» raccomandato nella relazione del 2019 del JRC, dal titolo «Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method» (Suggerimenti per l’aggiornamento del metodo relativo all’impronta ambientale di prodotto (PEF)[15].

Le prestazioni elettrochimiche delle batterie portatili

 

Parametri per le batterie non ricaricabili

1. Durata media minima: il tempo di scarica medio minimo raggiunto da un campione di batterie in caso di utilizzo in condizioni specifiche: con temperatura e umidità relativa.

2. Prestazione di scarica ritardata: la diminuzione relativa della durata media minima, utilizzando come punto di riferimento la durata media minima inizialmente misurata, dopo un certo periodo e in condizioni specifiche: con temperatura e umidità relativa.

3. Resistenza alle perdite: la resistenza alla fuoriuscita non prevista di elettroliti, gas o altro materiale.

 

Parametri per le batterie ricaricabili

1. Capacità nominale: il valore di capacità di una batteria, in condizioni specifiche: temperatura e umidità relativa, e dichiarato dal fabbricante.

2. Ritenzione della carica  : la capacità[16] che la batteria può fornire dopo lo stoccaggio, in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa, per un determinato periodo di tempo, senza una ricarica successiva, ed espressa in percentuale della capacità nominale.

3. Recupero della carica: la capacità che la batteria può fornire con una ricarica successiva dopo lo stoccaggio, in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa, per un determinato periodo di tempo ed espressa in percentuale della capacità nominale.

4. Durata in cicli: il numero di cicli di carica e scarica che una batteria può sostenere in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa, prima che la capacità scenda sotto una specifica frazione della capacità nominale.

5. Resistenza alle perdite: la resistenza alla fuoriuscita non prevista di elettroliti, gas o altro materiale.

Le prestazioni elettrochimiche delle altre batterie

 

Requisiti per le prestazioni elettrochimiche e la durabilità: delle batterie per mezzi di trasporto leggeri; delle batterie industriali con capacità superiore a 2 kwh;  delle batterie per veicoli elettrici.

Definizioni e Parametri relativi alle prestazioni elettrochimiche e alla durabilità

 

«Capacità nominale»: il numero totale di ampere-ora (Ah) che può essere ottenuto alle condizioni di riferimento da una batteria completamente carica.

«Attenuazione di capacità» in % : la diminuzione, in funzione del tempo e dell’uso, della carica che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale, rispetto alla capacità nominale originaria.

Tasso di scarica e tasso di carica applicati.

«Potenza»: in W: la quantità di energia che una batteria è in grado di erogare nell’arco di un determinato periodo alle condizioni di riferimento.

 

 “Attenuazione di potenza” in %: la diminuzione, in funzione del tempo e dell’utilizzo, della quantità di energia che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale.

Rapporto tra la potenza nominale della batteria (W) e l’energia della batteria (Wh).

«Resistenza interna»: in Ω: l’opposizione al flusso di corrente all’interno di un elemento o di una batteria, alle condizioni di riferimento, ossia la somma della resistenza degli elettroni e degli ioni, come contributo alla resistenza effettiva totale, comprese le proprietà induttive-capacitive.

 

“Aumento della resistenza interna: in %

Profondità di scarica rilevata durante la prova della vita in cicli.

«Efficienza di carica/scarica»: in %: ove applicabile, efficienza di carica/scarica e relativa attenuazione. Il rapporto tra l’energia netta erogata da una batteria, durante la prova di scarica, e l’energia totale richiesta per ripristinare lo stato di carica iniziale mediante una carica normale.

Capacità di potenza allo stato di carica dell’80 % e del 20 %

“La durata di vita prevista della batteria”: alle condizioni di riferimento per le quali è stata progettata, in termini di cicli, fatta eccezione per le applicazioni non cicliche, e anni civili.

Eventuali calcoli eseguiti con i parametri misurati, se del caso.

I parametri di sicurezza delle batterie

Sbalzo termico e variazione ciclica

La prova valuta le variazioni dell’integrità della batteria derivanti dall’espansione e dalla contrazione dei componenti degli elementi, in seguito all’esposizione a variazioni estreme e improvvise della temperatura e le potenziali conseguenze di tali variazioni.

Protezione da cortocircuiti esterni

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria quando si applica un cortocircuito esterno. La prova può valutare l’attivazione del dispositivo di protezione da sovracorrente o la capacità degli elementi di resistere alla corrente senza che si verifichi una situazione di pericolo (ad esempio fuga termica, esplosione, incendio)..

Protezione dal sovraccarico

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di sovraccarico. I principali rischi per la sicurezza durante un sovraccarico sono la decomposizione dell’elettrolita, la rottura del catodo e dell’anodo, la decomposizione esotermica dello strato interfase elettrolita-solido, la degradazione del separatore e la placcatura del litio, che possono portare all’autoriscaldamento della batteria e alla fuga termica.La protezione può essere garantita o dal controllo della tensione (interruzione); o dal controllo della corrente (interruzione).

Protezione dallo scaricamento eccessivo

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di scaricamento eccessivo. I rischi per la sicurezza durante lo scaricamento eccessivo includono l’inversione di polarità che porta all’ossidazione del collettore di corrente anodica (rame) e alla placcatura sul lato catodico..

Protezione da temperature eccessive

La prova valuta l’effetto del guasto del dispositivo di controllo della temperatura o del guasto di altri dispositivi di protezione, contro il surriscaldamento interno durante il funzionamento.

Protezione dalla propagazione termica

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di propagazione termica. La fuga termica in uno degli elementi può causare una reazione a cascata in tutta la batteria, che può essere composta da numerosi elementi. La prova tiene conto delle prove in corso di sviluppo per applicazioni nel settore dei trasporti, da parte dell’ISO ( (International Organization for Standardization).

Danno meccanico dovuto a forze esterne

Le prove simulano una o più situazioni, che riflettono gli usi della vita reale,  in cui una batteria è accidentalmente esposta a sollecitazioni meccaniche e rimane operativa per lo scopo per cui è stata progettata.

Cortocircuito interno

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di cortocircuito interno. Il verificarsi di cortocircuiti interni. La generazione di tali cortocircuiti interni può essere innescata da imperfezioni di fabbricazione, dalla presenza di impurità negli elementi o dalla crescita dendritica del litio[17]. Sono possibili vari scenari, ad esempio contatto elettrico di catodo/anodo, collettore di corrente in alluminio/collettore di corrente in rame, collettore di corrente in alluminio/anodo.

Abuso termico

Durante questa prova, la batteria è esposta a temperature elevate (in IEC 62619[18] la temperatura è di 85 °C) che possono innescare reazioni di decomposizione esotermica e portare ad una fuga termica nell’elemento.

Prova d’incendio

Il rischio di esplosione è valutato esponendo la batteria al fuoco.

Emissioni di gas

Le batterie possono contenere quantità significative di materiali potenzialmente pericolosi, ad esempio elettroliti altamente infiammabili, componenti corrosive e tossiche. Se la batteria è esposta a determinate condizioni, la sua integrità potrebbe essere compromessa, con conseguente rilascio di gas pericolosi.

I requisiti di Etichettatura, Marcatura, Informazione

Requisiti in materia di etichettatura, marcatura e informazione

Informazioni generali da riportare sull’etichetta di una batteria:

1. le informazioni che identificano il fabbricante;

2. la categoria della batteria e le informazioni che la identificano;

3. il luogo di fabbricazione: ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria; 4. la data di fabbricazione: mese e anno;

5. il peso;

6. la capacità;

7. la composizione chimica;

8. le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo;

9. l’agente estinguente utilizzabile;

10. le materie prime critiche presenti nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso;

11. Il Simbolo indicante la raccolta differenziata delle batterie;

12. Il codice QR

La durata in vita prevista per le batterie

 

Parametri per la determinazione dello stato di salute delle batterie per veicoli elettrici, dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria, e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri:

Per le batterie per veicoli elettrici:

lo stato dell’energia certificata: State of Certified Energy- SOCE[19].

Per i sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria, e le batterie per mezzi di trasporto leggeri:

1. la capacità residua;

2. ove possibile, la capacità di potenza residua;

3. ove possibile, l’efficienza di carica/scarica residua;

4. l’evoluzione dei tassi di scarica spontanea;

5. ove possibile, la resistenza ohmica

Parametri per la determinazione della durata di vita, prevista dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria, e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri:

1. la data di fabbricazione o, ove opportuno, la data di messa in servizio della batteria;

2. il rendimento in termini di energia;

3. il rendimento in termini di capacità;

4. il monitoraggio di eventi dannosi, quali il numero di eventi di scarica profonda, il tempo trascorso     a temperature estreme, il tempo trascorso in ricarica a temperature estreme;

5. il numero di cicli carica-scarica equivalenti completi.

La valutazione di Conformità

Modulo A — Controllo di produzione interno

 

Descrizione

Il fabbricante adempie ai seguenti obblighi

Documentazione tecnica: La documentazione permette di valutare la conformità della batteria ai pertinenti requisiti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi e descrive, nella misura necessaria, ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento della batteria.

La documentazione tecnica contiene almeno gli elementi seguenti:

a) una descrizione generale della batteria e del suo uso;

b) i disegni di progettazione e di fabbricazione;

c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi;

d) un campione dell’etichetta richiesto;

e) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte;

f) se non sono state applicate o non sono disponibili le norme armonizzate e le specifiche comuniu, una descrizione delle soluzioni adottate per verificare la conformità delle batterie a tali requisiti;

g) i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, gli esami effettuati, e le prove tecniche o documentali utilizzate;

h) le relazioni di prova.

Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità delle batterie alla documentazione tecnica.

Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singola batteria che rispetta i requisiti; oppure, qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento della batteria. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE per ciascun modello di batteria e la tiene a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per 10 anni, dalla data in cui è stata immessa sul mercato l’ultima batteria del modello in questione. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità nazionali su richiesta.

Rappresentante autorizzato del fabbricante

Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal rappresentante autorizzato del fabbricante, per suo conto e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

Modulo B — Garanzia della qualità del processo di produzione

Descrizione 

La garanzia della qualità del processo di produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le batterie in questione soddisfano i requisiti applicabili.

Documentazione tecnica

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica, che permette di valutare la conformità della batteria ai requisiti pertinenti e comprende un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. La documentazione tecnica precisa il progetto, la fabbricazione e il funzionamento della batteria. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

a) una descrizione generale della batteria e del suo uso;

b) i disegni di progettazione e di fabbricazione;

c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni degli schemi e del funzionamento della batteria;

d) un campione dell’etichetta;

e) un elenco delle norme armonizzate;

f) un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche utilizzate;

g) i risultati dei calcoli di progettazione effettuati e gli esami effettuati;

h) uno studio a sostegno dei valori dell’impronta di carbonio;

i) uno studio a sostegno della percentuale di contenuto riciclato;

j) le relazioni di prova

Disponibilità della documentazione tecnica

Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di 10 anni a decorrere dall’immissione sul mercato della batteria.

Fabbricazione

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova delle batterie interessate.

Sistema di qualità

Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità, per le batterie interessate, all’organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

a) nome e indirizzo del fabbricante;

b) una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro c) organismo notificato;

d) tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di batterie prevista

Il sistema di qualità garantisce la conformità delle batterie ai requisiti applicabili. La documentazione relativa al sistema di qualità consente un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e registri riguardanti la qualità.

Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato, il numero di identificazione di quest’ultimo su ogni singola batteria che rispetta i requisiti applicabili, oppure, qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, sull’imballaggio e sui documenti di accompagna mento della batteria.  

Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE per ciascun modello di batteria e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dalla data in cui è stata immessa sul mercato l’ultima batteria del modello in questione. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità nazionali, su richiesta.   Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato della batteria

Conformità basata sulla verifica dell’unità

 

Descrizione del modulo

La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, fatti salvi gli obblighi di altri operatori economici, a norma del Regolamento, che la batteria in questione è conforme a tutti i requisiti previsti.

Documentazione tecnica

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell’organismo notificato. La documentazione tecnica permette di valutare la conformità della batteria ai requisiti pertinenti e comprende un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione: il progetto, la fabbricazione e il funzionamento della batteria.

Il Modello di conformità

Dichiarazione di conformità UE n.* (Numero di identificazione)…

1. Modello di batteria (numero di prodotto, categoria e lotto o serie):

2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

4. Oggetto della dichiarazione (descrizione della batteria e identificazione che ne consenta la rintracciabilità e che, laddove opportuno, può includere un’immagine della batteria).

5. L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: … (riferimenti degli altri atti dell’Unione applicati).

6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche, in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7. L’organismo notificato (denominazione, indirizzo, numero) ha effettuat (descrizione dell’intervento)  e rilasciato il/i certificato/i:  (estremi, fra cui la data e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).

8. Informazioni supplementari:

 Firmato a nome e per conto di:

 (luogo e data del rilascio)

 (nome e cognome, funzione) (firma)

Le materie prime e le categorie di rischio

Materie prime: a) cobalto; b) grafite naturale; c) litio; d) nichel; e) composti chimici a base delle materie prime elencate alle lettere da a) a d), necessari per la fabbricazione dei materiali attivi

Categorie di rischio sociale e ambientale:

a) ambiente, clima e salute umana, considerati gli effetti diretti, indotti, indiretti e cumulativi, compresi:

i) aria, l’inquinamento atmosferico, quali le emissioni di gas a effetto serra;

ii) acqua, compresi i fondali marini e l’ambiente marino e compresi l’inquinamento idrico, l’uso dell’acqua, le quantità di acqua (inondazioni o siccità) e l’accesso all’acqua;

iii) suolo, compresi l’inquinamento, l’erosione, l’uso e il degrado del suolo;

iv) biodiversità, compresi i danni agli habitat, alla fauna selvatica, alla flora e agli ecosistemi, compresi i servizi ecosistemici;

v) sostanze pericolose;

vi) rumori e vibrazioni;

vii) sicurezza degli impianti;

viii) consumo di energia;

ix) rifiuti e residui;

Diritti umani, diritti dei lavoratori e relazioni industriali, compresi:

i) salute e sicurezza sul posto di lavoro,

ii) lavoro minorile,

iii) lavoro forzato,

iv) discriminazione,

v) libertà sindacali.

Vita della comunità, compresa quella delle popolazioni indigene

Tra gli strumenti internazionali, relativi ai rischi, figurano:

a) i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite;

b) gli orientamenti per l’analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti dell’UNEP[20];

c) la convenzione sulla diversità biologica, in particolare la decisione COP VIII/28 «Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact asses sment»;

d) l’accordo di Parigi delle Nazioni Unite;

e) le otto convenzioni fondamentali dell’ILO quali definite nella Dichiara zione dell’ILO sui principi e sui diritti fondamentali dell’ambito del lavoro;

f) qualsiasi altra convenzione internazionale in materia ambientale che sia vincolante per l’Unione o per i suoi Stati membri;

g) la dichiarazione dell’ILO sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro;

h) la Carta internazionale dei diritti dell’uomo, compreso il Patto internazio nale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Gli strumenti relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale includono:

a) la Carta internazionale dei diritti dell’uomo, compreso il Patto internazio nale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

b) i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

c) le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali;

d) la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’ILO;

e) le linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta respon sabile delle imprese;

f) le linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

 

Il tasso di raccolta dei rifiuti

 

I produttori delle categorie di batterie pertinenti o, le organizzazioni designate per l’adempimento della responsabilità del produttore e gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta, espresso in percentuale, dividendo il peso dei rifiuti di batterie, raccolti in un dato anno civile in uno Stato membro, rispettivamente, per il peso medio delle batterie di questo genere messe direttamente a disposizione sul mercato dai produttori o da essi consegnate a terzi, affinché le mettano a disposizione sul mercato, per gli utilizzatori finali nello Stato membro nel corso dei tre anni civili precedenti.

Il tasso di raccolta è calcolato rispettivamente per le batterie portatili conformemente all’articolo 59:

a) 45 % entro il 31 dicembre 2023;

b) 63 % entro il 31 dicembre 2027;

c) 73 % entro il 31 dicembre 2030

e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri conformemente all’articolo 60:

a) 51 % entro il 31 dicembre 2028;

b) 61 % entro il 31 dicembre 2031.

Lo stoccaggio, il trattamento, il riciclaggio

 

Parte A: Requisiti in materia di stoccaggio e trattamento

Il trattamento comprende almeno la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi.

Il trattamento e l’eventuale stoccaggio, anche temporaneo, negli impianti di trattamento, compresi gli impianti di riciclaggio, hanno luogo in siti provvisti di superfici impermeabili e idonea copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori. I rifiuti di batterie sono stoccati negli impianti di trattamento, compresi gli impianti di riciclaggio, in modo da evitare che si mescolino a rifiuti di materiali conduttori o combustibili.

Il Litio

Sono predisposte precauzioni e misure di sicurezza specifiche per il trattamento dei rifiuti di batterie al litio durante la manipolazione, la cernita e lo stoccaggio. Tali misure prevedono tra l’altro che siano tenuti al riparo da:

a) calore eccessivo, come temperature elevate, fuoco, luce del sole diretta;

b) acqua, come precipitazioni e inondazioni:

c) compressione o danni fisici.

I rifiuti di batterie al litio sono stoccati nella loro normale posizione di montaggio, vale a dire mai capovolti e in ambienti ben ventilati e sono coperti da un isolante in gomma ad alta tensione. Gli impianti di stoccaggio per i rifiuti di batterie al litio sono contrassegnati da un segnale di avvertimento.

Il mercurio

è separato durante il trattamento in un flusso identificabile, che è immobilizzato e smaltito in modo sicuro e che non può provocare effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente.

Il cadmio

è separato durante il trattamento in un flusso identificabile, a cui è assegnata una destinazione sicura e che non può provocare effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente.

Obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio

 

Favorire lo sviluppo di un'industria emergente del riciclo delle batterie in Europa. Rafforzare e diversificare la catena di approvvigionamento, in una regione carente di materie prime. Sensibilizzare i produttori all'utilizzo di materie prime provenienti da riciclo.

Entro il 31 dicembre 2025 il riciclaggio consegue almeno i seguenti obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio:

a) riciclaggio del 75 % in peso medio, delle batterie al piombo-acido;

b) riciclaggio del 65 % in peso medio, delle batterie al litio;

c) riciclaggio dell’80 % in peso medio, delle batterie al nichel-cadmio;

d) riciclaggio del 50 % in peso medio, degli altri rifiuti di batterie.

Entro il 31 dicembre 2030 il riciclaggio consegue almeno i seguenti obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio:

a) riciclaggio dell’80 % in peso medio, delle batterie al piombo-acido;

b) riciclaggio del 70 % in peso medio, delle batterie al litio.

Obiettivi in materia di recupero dei materiali

Entro il 31 dicembre 2027 tutto il riciclaggio consegue almeno i seguenti obiettivi in materia di recupero dei materiali:

a) 90 % per il cobalto;

b) 90 % per il rame;

c) 90 % per il piombo;

d) 50 % per il litio;

e) 90 % per il nichel

Entro il 31 dicembre 2031 tutto il riciclaggio consegue almeno i seguenti obiettivi in materia di recupero dei materiali:

a) 95 % per il cobalto;

b) 95 % per il rame;

c) 95 % per il piombo;

d) 80 % per il litio;

e) 95 % per il nichel

Il Passaporto digitale delle batterie

 

Informazioni da includere nel passaporto della batteria

Informazioni relative al modello di batteria accessibili al pubblico

A partire dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie LMT (Mezzi di Trasporto Leggero), le batterie industriali con capacità > 2 kWh e le batterie EV-Veicoli Elettrici, immesse sul mercato o messe in servizio devono essere registrate in formato elettronico noto come "Passaporto della batteria." Le informazioni sono strutturate su due livelli, con due differenti livelli di accesso.

Livello di Informazione

  • Informazioni relative al modello della batteria (. info fabbricazione, impronta di carbonio, contenuto riciclato)
  • Informazioni specifiche relative alla singola batteria (e.g. Stato di Energia Certificata, capacità residua, storico incidenti)
  • Informazioni accessibili al pubblico (la maggior parte delle informazioni statiche)
  • Informazioni accessibili unicamente agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione (tutte le informazioni statiche)
  • Informazioni accessibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo (tutte le informazioni statiche e dinamiche)

Il Passaporto della Batteria è un Passaporto Digitale di Prodotto:  Digital Product Passport-DPP). Il DPP è definito dalla Commissione Europea, all’interno della proposta di regolamentazione sul Ecodesign per Prodotti Sostenibili, Ecodesign for Sustainable Products Regulation-ESPR[21].

Il passaporto del prodotto è l'insieme di dati specifici sul prodotto, che include le informazioni indicate nella regolamentazione pertinente ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un vettore di dati:codice QR, in conformità con la regolamentazione

Il Passaporto della batteria deve essere interoperabile con gli altri DPP, cioè:

Il vettore di dati (QR code) deve essere univoco;

Le informazioni devono essere basate su un standard-aperto;

Le informazioni devono essere strutturate in modo da facilitarne lettura e ricerca;

Le informazioni devono essere accurate, complete, e aggiornate.

Obblighi dei Produttori e degli utilizzatori della Filiera nei confronti del Passaporto digitale

Vita e utilità  di un Passaporto digitale per: Produttori         Utilizzatori    Riutilizzo o Riciclo

 

Produzione

Fornitori di materie prime: obbligo di fornire i dati relativi sia all’impronta di carbonio, sia alla due diligence, e opportunità di utilizzare materie prime più sostenibili.

 

Produttori di celle: opportunità di scegliere materie prime e materiali attivi più sostenibili e di conseguenza adeguare il prezzo alle celle più sostenibili.

 

Produttori di  pacchi di batteria: opportunità di aumentare il prezzo per batterie più sostenibili e sicure. Obbligo di fornire quasi la totalità dei dati contenuti nel passaporto digitale.

 

Assemblatori Originali, Equipment Manufacturer (Produttore di Apparecchiature Originali-OEM)[22] Obbligo di dotarsi di un sistema in grado di aggiornare i dati secondo il Regolamento. Opportunità di scegliere fornitori più sostenibili.

 

Utilizzatori

Maggior consapevolezza dell’impatto ambientale nella scelta. Migliore comprensione del livello di degradazione del proprio veicolo.

Riparatori

Obbligo di aggiornare il Passaporto. Riparazione più efficiente grazie ai dati della batteria.

Riutilizzo o Riciclo

Centri di raccolta e smaltimento: Rimozione della batteria più sicura, grazie ai dati contenuti nel Passaporto. Facilitata la valutazione della vita residua della batteria.

 

Trasportatori: Migliore valutazione del rischio di trasporto.

 

Centri per il riutilizzo e la rifabbricazione: Obbligo di aggiornare il passaporto o di crearne uno nuovo. Miglior valutazione della vita residua della batteria. La rifabbricazione è facilitata.

 

Riciclatori: Riciclo più efficiente, grazie alle informazioni relative al contenuto di materiali pericolosi.

Produzione Utilizzo  Riutilizzo o Riciclo

Il Passaporto della batteria contiene le seguenti informazioni, relative al modello di batteria, accessibili al pubblico:

a) le informazioni specificate:I requisiti di Etichettatura, Marcatura, Informazione”;

b) la composizione materiale della batteria, comprese la sua composizione chimica, le sostanze pericolose presenti nella batteria, diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo e le materie prime critiche presenti nella batteria;

c) le informazioni sull’impronta di carbonio;

d) le informazioni sull’approvvigionamento responsabile, indicate nella relazione concernente la strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie;

e) le informazioni sul contenuto riciclato contenute nella documentazione;

f) la quota di contenuto rinnovabile;

g) la capacità nominale (in Ah);

h) la tensione minima, nominale e massima, con indicazione degli intervalli di temperatura ove pertinenti;

i) la capacità di potenza originaria (in W) e limiti, con indicazione dell’intervallo di temperatura, ove pertinente

j) la durata di vita prevista della batteria, espressa in cicli, e la prova di riferimento utilizzata;

k) la soglia di capacità per l’esaurimento (solo per le batterie per veicoli elettrici);

l) l’intervallo di temperatura, che la batteria può sopportare, quando non è in uso (prova di riferimento);

m) il periodo di applicazione della garanzia commerciale relativa alla vita di calendario;

n) l’efficienza energetica di carica/scarica iniziale e al 50 % , della vita in cicli;

o) la resistenza interna degli elementi di batteria e del pacco batterie;

p) il tasso C (C-rate) rilevato nella pertinente prova della vita in cicli;

q) i requisiti relativi alla marcatura;

r) la dichiarazione di conformità UE;

s) le informazioni relative alla prevenzione e gestione dei rifiuti di batterie.

L’etichettatura delle batterie ha due orizzonti temporali:

a breve termine, etichetta fisica sulla batteria contenente le relative informazioni (18 agosto 2026). A lungo termine, codice QR che permette l’accesso telematico alle relative informazioni, (18 febbraio 2027).

Il Passaporto e lo stato di salute della batteria

Le informazioni sullo stato di salute della batteria, all’interno del Passaporto, devono essere a norma, ovvero:  

Per le batterie EV (Veicoli Leggari), lo stato di salute è rappresentato dallo stato dell’energia certificata, State of Certified Energy- SOCE[23];

Informazioni relative al modello di batteria accessibili unicamente a persone aventi un interesse legittimo e alla Commissione

Il Passaporto della batteria contiene anche le informazioni relative al modello di batteria, accessibili unicamente a persone aventi un interesse legittimo e alla Commissione:

a) la composizione dettagliata, compresa l’indicazione dei materiali usati nel catodo, nell’anodo e nell’elettrolita;

b) i numeri identificativi dei componenti e i recapiti dei fornitori dei ricambi;

c) le informazioni necessarie allo smantellamento, comprendenti almeno:

            i)i diagrammi esplosi del sistema a batteria/pacco batterie, con l’indicazione della posizione        degli elementi di batteria;

            ii) le sequenze di smontaggio;

            iii) il tipo e il numero di tecniche di fissaggio da sbloccare;

            iv) gli utensili necessari per lo smontaggio;

            v) le avvertenze circa eventuali rischi di danneggiamento delle parti;

            vi) la quantità di elementi usati e loro disposizione;

d) le misure di sicurezza

 

Informazioni accessibili unicamente agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione

Il Passaporto della batteria contiene le informazioni seguenti relative al modello di batteria accessibili unicamente agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione:

-i risultati delle relazioni di prova attestanti la conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento o in qualsiasi atto delegato o atto di esecuzione, adottato ai sensi del presente regolamento.

Informazioni e dati relativi a una singola batteria accessibili solo a persone aventi un interesse legittimo

Il Passaporto della batteria contiene le informazioni seguenti, relativi a una singola batteria, accessibili unicamente a persone aventi un interesse legittimo:

a) i valori dei parametri di prestazione e durabilità, quando la batteria è immessa sul mercato ed è soggetta a variazioni di stato;

b) le informazioni sullo stato di salute della batteria;

c) le informazioni sullo stato della batteria, definita come «originale», «sottoposta a cambio di destinazione», «riutilizzata», «rifabbricata» oppure «rifiuto».

d) le informazioni e i dati derivanti dal suo utilizzo, compreso il numero di cicli di carica e scarica e gli eventi negativi, quali gli incidenti, nonché le informazioni registrate periodicamente sulle condizioni ambientali di esercizio, inclusa la temperatura, e sullo stato di carica.

 

In conclusione

ll Passaporto digitale delle batterie offre la possibilità di favorire sia l'uso di materie prime, sia di materiali più sostenibili, consentendo ai fornitori di adeguare i prezzi ai criteri di sostenibilità e ai consumatori di avere una maggiore consapevolezza dell'impatto ambientale delle loro scelte. Per i vari attori della catena, dai produttori ai riparatori e ai centri di smaltimento, l'accesso ai dati dettagliati della batteria, attraverso il Passaporto digitale, consente interventi più efficienti, e decisioni più informate.


I requisiti per la spedizione delle batterie usate

 

Al fine di distinguere tra batterie usate e rifiuti di batterie, qualora la persona fisica o giuridica, in possesso delle batterie usate o dei rifiuti di batterie, dichiari che intende spedire batterie usate e non rifiuti di batterie, a tale detentore è richiesto, per comprovare tale dichiarazione, di produrre quanto segue:

a) una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento della proprietà delle batterie, attestante che le batterie sono pienamente funzionanti e destinate direttamente al riutilizzo; b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione, come il certificato di prova, la prova della funzionalità per ogni batteria o parte della stessa e il protocollo con tutte le informazioni sulla documentazione;

c) una dichiarazione, resa dal detentore, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come «rifiuto» ai sensi, della Direttiva 2008/98/CE; d) una tutela adeguata contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico

Al fine di dimostrare che le batterie della spedizione costituiscono batterie usate, anziché rifiuti di batterie, il detentore esegue la procedura seguente relativa alle prove e alla documentazione:

Fase 1: Prove

a) sottoporre la batteria a prove, che ne accertino lo stato di salute e valutino la presenza di sostanze pericolose;

b) registrare i risultati della valutazione e delle prove di cui alla lettera a).

Fase 2: Documentazione

a) la documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sulla batteria usata stessa se questa non è stata imballata, o sull’imballaggio, in modo da poter essere letta senza rimuovere l’imballaggio;

b) la documentazione contiene le informazioni seguenti:

- nome della batteria o di parte della stessa,

- numero di identificazione della batteria o di parte della stessa, se del caso, -

- anno di produzione, se disponibile,

- nome e indirizzo dell’impresa responsabile delle prove sullo stato di salute,

- tipi di prove effettuate nella fase 1,  

- risultato delle prove effettuate nella fase 1, compresa la data delle prove.

In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico, ad esempio ogni container o autocarro di batterie usate deve essere accompagnato da:

a) un pertinente documento di trasporto;

b) una dichiarazione di responsabilità da parte della persona responsabile.

In mancanza della prova che un oggetto sia una batteria usata, e non un rifiuto di batteria sotto forma dell’appropriata documentazione richiesta e di un’adeguata tutela contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, l’oggetto è da considerarsi un rifiuto e si presume che il carico contenga una spedizione illecita.

In tali casi il carico è trattato conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Conclusioni

 

Le batterie sono diventate una presenza indispensabile nella nostra vita quotidiana. Nei telefoni cellulari, nei PC e nei tablet, negli elettrodomestici nonché nei veicoli elettrici, le batterie rappresentano un componente essenziale per un funzionamento corretto, sicuro e possibilmente durevole degli apparecchi. Oltre che per la gestione delle energie rinnovabili. Eppure, ancora oggi, la durata della batteria rimane troppo limitata.

La Commissione ritiene che vi possa essere un enorme mercato per l'industria europea, con un potenziale volume d'affari di oltre 500 miliardi di EURO, entro il 2030. Questo settore offre all'Europa delle opportunità non soltanto nell'ottica degli obiettivi climatici, ma anche dal punto di vista economico e occupazionale. Come ha recentemente dichiarato la Commissione europea, si prevede, nel futuro, una forte industria delle batterie nell'UE, che contribuirà all'economia circolare e alla mobilità pulita.

L'Europa ha accumulato un notevole e preoccupante ritardo, rispetto alle imprese e ai paesi asiatici,in termini di sviluppo (R&S) e produzione delle batterie. Almeno l'80 % del totale delle batterie che noi tutti utilizziamo in Europa proviene dalla Cina, dal Giappone o dalla Corea. La produzione europea si attesta appena al 5 % della produzione mondiale, e quella statunitense si aggira intorno al 15 %. Pertanto, se in Europa vogliamo trasformare la mobilità, con il passaggio dall'alimentazione a combustibili fossili, all'alimentazione elettrica, siamo assolutamente e totalmente dipendenti dalla capacità di produzione asiatica.

Bisogna inoltre considerare che i Paesi europei sono pressoché privi delle materie prime necessarie per la produzione di batterie, quali: litio; nichel; manganese; cobalto. Anche questi materiali si trovano principalmente nei citati paesi asiatici e in Africa, dove i Cinesi avrebbero costituito grandi imprese minerarie, per garantirsi il libero accesso a queste materie prime. Inoltre, anche la raffinazione e la lavorazione dei minerali europei hanno luogo, in genere, in Cina.

Nel maggio del 2018 la Commissione ha varato il Piano d'azione strategico sulle batterie. Da allora, anche attraverso finanziamenti europei,   una serie di iniziative settoriali e regionali sono in fase di sviluppo. La European Battery Alliance risulta essere una piattaforma stimolante, che unisce rappresentanti dell'industria, responsabili politici e scienziati, per rispondere in modo coordinato al difficile e ambizioso obiettivo di riportare l'UE e le sue industrie in prima fila, nella tecnologia delle batterie, un settore in rapido sviluppo.

Tuttora circa il 60 % delle batterie non viene conferito a impianti di riciclaggio. È pertanto a buon diritto che la Commissione ha emanato il Regolamento qui analizzato, per affrontare la vastità dei problemi, connessi con: l’individuazione dei materiali, la produzione, la vendita e la responsabilità diretta del produttore, nella fase di fine vita di tutti gli strumenti necessari per la memoria dell’energia.

 

[1] Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023

[2] Il materiale attivo delle piastre positive è il biossido di piombo e quello delle piastre negative è il piombo metallico spugnoso.

[3]  Categoria L: Ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro ruote

[4] Categoria M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.

   Categoria N: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.

   Categoria O: Rimorchi (compresi i semirimorchi)

[5] Organismo di Valutazione della Conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni.

[6] Una persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente e operativamente, l’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, per conto di più produttori

[7] COM(2018) 283 final Comunicazione della Commissione  I Verso la mobilità automatizzata: una strategia dell'UE per la mobilità del futuro

[8] Regolamenmto Delegato (UE) 2025/606 del 21 marzo 2025 che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione.

[9] Questo atto, non ancora emanato,  definirà la metodologia per il calcolo e la verifica dell'impronta di carbonio delle batterie, con scadenze graduali per la sua applicazione

[10] La Commissione Europea sta lavorando a questo atto delegato, 

[11] Regolamento Delegato (2025) 606/UE del 21/3/2025

[12] Regolamento Delegato UE 2025/606 del 21/3/2025.

[13] Entro il 18 agosto 2027, la Commissione adotta un atto delegato

[14] La Direttiva 2014/24/UE stabilisce le regole europee per gli appalti pubblici.Definisce i fornitori di beni, servizi e lavori che sono considerati aventi un interesse legittimo nell'ottenere un contratto pubblico, inclusi coloro che hanno dimostrato di possedere la capacità di svolgere la prestazione.

[15] C(2021) 9332 final Raccomandazione della Commissione, del 16.12.2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

Zampori, L. e Pant, R., Suggerimenti per l'aggiornamento del metodo dell'impronta ambientale del prodotto (PEF), EUR 29682 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-00654-1, doi:10.2760/424613, JRC115959.

[16] La capacità è espressa in A/h.

[17] E’ il fenomeno per cui ioni di litio si depositano in modo non uniforme sull'anodo durante la carica di una batteria, formando strutture cristalline a forma di ramo. Questo processo causa l'accorciamento della vita della batteria e può portare a cortocircuiti interni, incendi ed esplosioni.

[18] La IEC 62619 è uno standard internazionale di sicurezza pubblicato dalla IEC (International Electrotechnical Commission) che definisce i requisiti e le prove per il funzionamento sicuro di celle e batterie al litio secondarie (ricaricabili) per applicazioni industriali, sia fisse (UPS, sistemi di accumulo), sia mobili (carrelli elevatori, AGV, veicoli ferroviari/marini). 

[19] Lo Stato dell'Energia Certificata (SOCE) è l'attuale Energia Utilizzabile della Batteria-UBE, espressa come percentuale della sua UBE certificata, determinata tramite test iniziali, secondo una procedura standardizzata come la procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP)

[20] UNEP: United National Environment Programme



[21] ESPR: Regolamento UE (2024) 1781 e Direttiva UE (2023) 1542

[22] Gli OEM di batterie sono le grandi aziende multinazionali che progettano e producono le celle e gli assiemi di batterie su larga scala, come CATL, BYD, LG Energy Solution, Panasonic, SK On e Samsung SDI,

[23] Il "SOCE delle batterie" si riferisce allo Stato di Carica Elettrica (State of Charge Energy), un indicatore che esprime la quantità di energia ancora disponibile in una batteria, rapportata alla sua capacità totale. Viene generalmente espresso in percentuale, con il 100% che indica una batteria completamente carica e lo 0% una batteria scarica

15-09-2025
Autore: Antonello Pezzini
CESE-Comitato Economico e Sociale Europeo CCMI - Commissione Consultiva Mutazioni Industriali Ministero Ambiente Sicurezza Energetica-MASE Roma Componente Comitato Nazionale ETS
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