di Daniela Marrani
L’adozione, l’11 marzo 2026, della risoluzione del Parlamento europeo su un “partenariato UE‑Canada più forte in un contesto di turbolenze globali” offre un prisma privilegiato per interrogarsi sulla natura giuridica, sugli strumenti e sulle prospettive dell’azione esterna dell’Unione verso uno dei partner “più europei” al di fuori del continente. Come mette in luce il rapporto Cremer, si tratta meno di inaugurare un nuovo corso che di dare coerenza sistemica a un mosaico già fitto di accordi e impegni, alla luce di un ordine internazionale segnato dalla guerra di aggressione russa, dall’assertività cinese e da una crescente incertezza circa la proiezione statunitense.
Un partenariato “strategico” tra diritto e politica
L’Unione e il Canada sono legati da un articolato complesso di accordi bilaterali che va ben oltre il solo CETA, includendo in particolare l’Accordo di partenariato strategico (SPA), l’Accordo economico e commerciale globale e una serie di intese settoriali in materia di giustizia e affari interni, sicurezza, cooperazione regolatoria e scambi di dati. La risoluzione del Parlamento europeo insiste sulla necessità di elevare tale partenariato a un “nuovo livello”, proprio perché la stratificazione normativa esistente rischia di rimanere frammentata in assenza di una cornice comune chiaramente orientata alla gestione congiunta delle crisi sistemiche.
Da un punto di vista internazionalistico, la caratteristica di questa relazione è la sua natura ibrida: combina, da un lato, l’approccio classico del diritto dei trattati (accordi vincolanti che producono obblighi giuridici sul piano internazionale) e, dall’altro, elementi di soft law e di diplomazia parlamentare, che contribuiscono a orientare l’interpretazione e l’attuazione degli accordi stessi. La risoluzione non crea obblighi giuridici, ma svolge una funzione interpretativa e di indirizzo, ponendosi come chiave di lettura aggiornata delle relazioni UE‑Canada nel contesto di un ordine internazionale in transizione, e come parametro politico cui le altre istituzioni saranno chiamate a rapportarsi.
Sicurezza collettiva, NATO e partenariato UE‑Canada
Uno dei passaggi centrali del testo riguarda l’attuazione piena del partenariato in materia di sicurezza e difesa e il suo coordinamento con il quadro atlantico. La risoluzione richiama espressamente la necessità di completare l’attuazione del partenariato di sicurezza e difesa UE‑Canada, complementando gli sforzi della NATO tramite iniziative quali la Security Action for Europe (SAFE) e il piano ReArm Europe/Defence Readiness 2030, in un’ottica di rafforzamento della capacità europea di contribuire alla sicurezza transatlantica.
Qui emerge una dimensione giuridica cruciale: la progressiva costruzione di una doppia appartenenza funzionale, nella quale gli Stati membri UE condividono obblighi di difesa collettiva nel quadro Nato, ma sviluppano parallelamente strumenti distinti – e in parte autonomi – nell’ambito della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Il Canada, membro Nato ma esterno all’Unione, diviene così un interlocutore privilegiato per operazioni di gestione delle crisi, cooperazione nel dominio cibernetico, contrasto alle minacce ibride e scambio di informazioni, in linea con l’articolato sistema di competenze condivise in materia di sicurezza esterna che caratterizza l’ordinamento dell’Unione.
Non meno significativo è il riferimento al rafforzamento del sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina, anche attraverso il G7 e una “Coalition of the Willing”, nonché al coordinamento di sanzioni e sforzi diplomatici per isolare ulteriormente la Federazione russa. Sul piano del diritto internazionale, ciò conferma la centralità del principio di integrità territoriale e del divieto dell’uso della forza; sul piano dell’azione esterna dell’UE ribadisce il ruolo dell’Unione come attore sanzionatorio e normativo, che agisce in sinergia con partner affini per rafforzare l’efficacia delle misure restrittive e difendere l’assetto giuridico della Carta delle Nazioni Unite.
Multilateralismo, corti internazionali e governance globale
Un secondo asse della risoluzione è la difesa del multilateralismo e delle istituzioni che lo incarnano: l’ONU, la Corte penale internazionale (CPI), l’Organizzazione mondiale del commercio, la NATO, il G7 e il G20 sono esplicitamente richiamati come pilastri da salvaguardare in un contesto di crescenti pressioni unilaterali. Questa scelta linguistica colloca UE e Canada in un campo di Stati che non si limitano a utilizzare tali istituzioni, ma rivendicano un ruolo attivo nella loro tutela e riforma, contro le spinte di erosione delle regole, di marginalizzazione delle corti internazionali e di svuotamento dei meccanismi di controllo.
In particolare, il richiamo alla CPI assume un valore specifico alla luce delle inchieste relative ai crimini commessi nel contesto del conflitto russo‑ucraino e di altre crisi regionali. L’allineamento UE‑Canada a sostegno della giurisdizione penale internazionale si innesta nel più ampio dibattito sul principio di complementarità e sulle responsabilità degli Stati nel perseguire i crimini internazionali gravi, rafforzando la dimensione giuridica della loro “alleanza di valori” e confermando l’idea di una lotta all’impunità come bene pubblico globale.
Il riferimento all’Artico e alla crescente militarizzazione della regione, con la correlata esigenza di salvaguardare l’autonomia della Groenlandia, introduce un ulteriore terreno di cooperazione in cui le categorie classiche del diritto del mare, della sovranità sulle risorse e della responsabilità ambientale vengono rimesse al centro. La cooperazione UE‑Canada in questo ambito può contribuire a strutturare forme di governance regionale coerenti con la Convenzione UNCLOS, la tutela dei diritti dei popoli indigeni e le esigenze di sicurezza collettiva in un’area altamente sensibile ai cambiamenti climatici e alle nuove rotte commerciali.
CETA, ratifiche pendenti e “costituzionalizzazione” del commercio
Sul piano economico‑giuridico, la risoluzione insiste sulla necessità di promuovere i benefici del CETA e di rafforzare la cooperazione energetica, esortando i dieci Stati membri che non hanno ancora proceduto alla ratifica a farlo rapidamente entro il decennale dell’applicazione provvisoria nel 2027. È un punto particolarmente delicato, poiché interseca le dinamiche di riparto delle competenze tra Unione e Stati membri in materia commerciale e gli strumenti di controllo di costituzionalità (nazionale e sovranazionale) degli accordi misti, spesso al centro di vivaci dibattiti dottrinali e giurisprudenziali.
L’esperienza del parere 1/17 della Corte di giustizia dell’UE sul meccanismo di risoluzione delle controversie investitore‑Stato nel CETA e le contestazioni emerse in alcuni ordinamenti costituzionali nazionali hanno mostrato come la “costituzionalizzazione” del commercio internazionale sia tutt’altro che una formula retorica. Il Parlamento, chiedendo di completare le ratifiche, mira a consolidare l’assetto normativo del CETA come architrave giuridica dei rapporti economici UE‑Canada, nella consapevolezza che l’applicazione provvisoria – pur ampia – non sostituisce a pieno titolo l’entrata in vigore integrale dell’accordo e lascia aperte potenziali zone d’ombra di legittimità e di prevedibilità.
L’accento posto sulla cooperazione energetica si inserisce, poi, nella più ampia strategia europea di diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento, anche alla luce del graduale disaccoppiamento da fornitori ritenuti strategicamente poco affidabili. Da un punto di vista giuridico, ciò comporta il ricorso a strumenti contrattuali e regolatori che devono coniugare sicurezza energetica, compatibilità con gli obiettivi climatici e rispetto degli standard ambientali e sociali, in coerenza con il diritto dell’Unione e con gli obblighi internazionali in materia di cambiamento climatico, a cominciare dall’Accordo di Parigi.
Verso un’“alleanza euro‑canadese” giuridicamente densa
Le parole del relatore Tobias Cremer – secondo cui il Canada è “forse il Paese più europeo fuori dall’Europa” e che, in un mondo segnato da una Russia “dipendente dalla guerra”, da una Cina assertiva e da un alleato americano “sempre più erratico”, europei e canadesi possono salvaguardare i propri interessi solo approfondendo la cooperazione – sintetizzano efficacemente la posta in gioco. Al di là della forza retorica, esse rinviano all’idea di una alleanza euro‑canadese che non è soltanto politica o valoriale, ma strutturata da un fitto reticolo di norme, istituzioni, procedure di cooperazione e meccanismi di soluzione delle controversie, che conferiscono densità giuridica al partenariato.
In questo senso, il recente intervento del Parlamento europeo rappresenta un tassello importante nel processo di rafforzamento dell’architettura giuridica del rapporto UE‑Canada: un rapporto in cui il diritto internazionale e il diritto dell’Unione non sono meri strumenti tecnici, ma veicoli di una specifica concezione del multilateralismo, della sicurezza collettiva e del commercio regolato. La sfida, nei prossimi anni, sarà quella di tradurre tale ambizione in scelte coerenti di ratifica, attuazione e interpretazione degli accordi esistenti, e di farne un laboratorio avanzato di cooperazione tra Unione europea e partner affini in un ordine internazionale sempre più competitivo e frammentato.
