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 di Alfredo Battisti

«Hanno creato un clima infame».

Disgusto è la parola che meglio descrive la mia reazione dinnanzi a una campagna elettorale furiosa e infantile, fatto di slogan urlati e accuse reciproche, di generalizzazioni e mistificazioni che avvelenano i pozzi del sano dialogo e del confronto costruttivo, scatenando verbalmente una guerra civile. È stata questa nausea ― con un pathos probabilmente eccessivo e diverse notti insonni ― ad essere il motore di una ricerca polverosa e di uno studio affascinante. Queste poche righe ne sono il frutto, con la speranza di gettare un seme di pacata riflessione.

Nel dibattito pubblico, il tema che fa da padrone è ormai quello della composizione dei Consigli Superiori della Magistratura (requirente e giudicante) che, secondo la riforma costituzionale, sarebbero così composti:

  • 2 membri di diritto: il Presidente della Repubblica e il Primo Presidente della Corte di Cassazione (CSM giudicante) oppure il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (CSM requirente);
  • 2/3 di membri togati, ossia magistrati estratti a sorte (sorteggio puro);
  • 1/3 di membri laici, ossia professori universitari di diritto o avvocati con almeno quindici anni di professione, preselezionati dal Parlamento mediante elezione e poi, tra questa lista, estratti a sorte (sorteggio temperato).

Subito una perplessità ricorrente: perché dare solo alla politica questo “vantaggio” di scegliere i nomi da cui poi tirare a sorte? È forse il modo per insinuare un controllo politico della magistratura?

Davanti a questa domanda, il mio dubbio si è trasferito sulla disciplina attuale: che senso ha, già oggi, che nel CSM ci siano 1/3 di membri individuati dal Parlamento? Non sono, già oggi, un corpo estraneo in un organo di autogoverno della magistratura?

Per rispondere a questi interrogativi senza affidarsi alle parole prive di riscontro dei talk show o dei social, è bastato interrogare chi la Costituzione l’ha scritta davvero, ripescando le pagine ingiallite degli atti dell’Assemblea Costituente. In quelle argomentazioni solide e pacate, che oggi paiono un miraggio, ho trovato ovvio ciò che forse non lo è più.

Faccio riferimento, in particolare, ai verbali e ai resoconti tanto della Commissione per la Costituzione tanto dell’Assemblea plenaria. Orbene, in ogni seduta, c’è un sorprendente fil rouge, ripetuto continuamente negli interventi di ogni schieramento politico: assicurarsi che la magistratura sia autonoma e indipendente e, allo stesso tempo, in dialogo con gli altri poteri dello Stato. Riporto solo alcuni dei passaggi più incisivi[1], ossia quelli che esplicitano questo concetto, dato come presupposto in decine di altri discorsi:

«lo scopo da raggiungere è quello di sganciare il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato per evitare qualsiasi ingerenza, ma nello stesso tempo di impedire il crearsi di una casta chiusa della Magistratura. Per poter realizzare un equilibrio tra l’indipendenza della Magistratura ed il collegamento con gli altri poteri dello Stato, [ritengo] occorra riprendere in esame la costituzione del Consiglio Superiore della Magistratura» (on. Leone, democristiano)

«stabilire un collegamento tra i tre poteri, per evitare il crearsi di una casta chiusa della Magistratura (…). [Propongo], di conseguenza, che il Consiglio Superiore della Magistratura sia formato da rappresentanti eletti dai magistrati e (…) da rappresentanti eletti dall’Assemblea legislativa» (on. Cappi, democristiano)

«assicurare l’indipendenza della magistratura, senza tuttavia incorrere nel pericolo di dare alla magistratura il carattere di casta chiusa» (on. Perassi, repubblicano)

«non dobbiamo farne un organismo a sé per non creare uno Stato nello Stato» (on. Grassi, liberale)

«Evidentemente, la Magistratura deve essere indipendente, ma renderla avulsa completamente da quello che è il complesso della amministrazione dello Stato (…) mi pare proprio un assurdo. (…) Quindi è giusto che vi sia un’armonia fra l’Assemblea Nazionale [il Parlamento] e la Magistratura, un’armonia anche funzionale» (on. Varvaro, indipendentista siciliano, poi comunista)

«principio-base che nel Consiglio superiore vi sia una parte designata dal Parlamento, cosicché entri in questo organo la voce ed il riflesso popolare, pel tramite di una designazione dagli eletti del popolo (…) poiché non si può farne una casta chiusa» (on. Ruini, demolaburista)

«congegnare un organo il quale nella sua composizione mista identifichi le due opposte necessità, quella di tutelare l’indipendenza della magistratura e quella di fare sentire un soffio esterno all’ordine giudiziario per quanto attiene al governo della carriera del magistrato». (on. Leone, democristiano)

Oltre a queste parole ­― che mai potrebbero essere tacciate di eversione, così impegnate com’erano a definire la nostra democrazia ― forse sorprende ancora di più scoprire come il progetto originario prevedesse una composizione del CSM paritetica: addirittura metà designata dal Parlamento e solo metà dai magistrati. Molti furono gli emendamenti presentati, con tante sfumature differenti, sino a quello dell’on. Scalfaro ― poi approvato ― che assicurava i 2/3 alla magistratura e 1/3 al Parlamento.

Tra le tante proposte, va notato che pochissime chiedevano l’eliminazione della rappresentanza parlamentare e, tra queste, solo quella dell’on. Abozzi (qualunquista) non venne ritirata. Sembra significativo segnalare come lo stesso Presidente dell’Assemblea, on. Terracini, fece notare al proponente che il suo parere era assolutamente isolato e, dinnanzi all’insistenza dell’on. Abozzi, l’Assemblea rigettò espressamente l’emendamento con voto contrario.

Se alla luce di queste risultanze ― che sono fatti verificabili ― si coglie l’intenzione granitica dei Costituenti, si comprende allora il senso del sorteggio temperato: dovendo garantire un collegamento con il Parlamento, non si può evitare che il Parlamento stesso rediga una lista di nomi dai quali sorteggiare. Un sorteggio puro, tra tutti i cittadini, tra tutti gli avvocati, tra tutti i professori universitari di diritto, si collocherebbe irrimediabilmente al di fuori della ratio.

Comprese queste ragioni ― che possono essere condivise o meno, ma che quantomeno non vanno equivocate ― avanza sempre la domanda: perché il sorteggio?

Ma di ciò, per non tediare i lettori, ci occuperemo in un’altra puntata.

 

[1] Nello specifico, le prime due citazioni (on. Leone e on. Cappi) sono tratti dai resoconti della II Sottocommissione, incaricata dell’ordinamento costituzionale dello Stato, in particolare dalla II Sezione costituita nel suo seno, dedicata appositamente al potere giudiziario. Si tratta del resoconto sommario della seduta di mercoledì 8 gennaio 1947.

Le citazioni seguenti (on. Perassi, on. Grassi, on. Varvaro, on. Ruini) si rinvengono nel verbale della seduta antimeridiana di martedì 25 novembre 1947. Va specificato che questi secondi interventi si riferiscono alla presentazione di emendamenti al progetto di Costituzione elaborato dalla “Commissione dei 75”. I deputati citati parlavano, dunque, anche a nome dei colleghi che avevano co-firmato con loro le proposte di modifica: si tratta degli on. Conti, P. Rossi, Cassiani, Bettiol e Dossetti.

L’ultima citazione (on. Leone) è registrata nel verbale della seduta pomeridiana dello stesso giorno, martedì 25 novembre 1947.

22-02-2026
Autore: Alfredo Battisti
Avvocato, giornalista, dottorando di ricerca
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