di Gianni Lattanzio
Negli Stati Uniti è in corso una trasformazione che merita attenzione anche da parte di chi, in Europa e in Italia, si occupa di istituzioni, diritti fondamentali e politiche pubbliche. La Presidential Religious Liberty Commission, istituita dall’amministrazione Trump, non si presenta soltanto come un organo consultivo incaricato di formulare raccomandazioni sulla libertà religiosa, ma come un laboratorio politico‑costituzionale volto a ridefinire l’intero lessico dei rapporti tra autorità pubblica e fenomeno religioso. La novità più significativa consiste nel tentativo di archiviare la tradizionale metafora del “muro di separazione” tra Stato e chiese, per sostituirla con quella dei “ponti”, cioè con un modello di cooperazione più intensa tra istituzioni pubbliche e comunità religiose. Non si tratta di un dettaglio terminologico, bensì di una proposta che incide sul modo stesso di intendere la neutralità dello Stato, la funzione pubblica della religione e il bilanciamento tra libertà religiosa, eguaglianza e pluralismo.
Per comprendere la portata di questo mutamento, occorre ricordare che il costituzionalismo statunitense ha a lungo letto la Establishment Clause del Primo Emendamento come presidio contro una eccessiva prossimità tra potere civile e autorità religiose. Nel corso del Novecento, tale interpretazione ha sostenuto una concezione della laicità fondata sulla distanza istituzionale, pur in presenza di una società largamente religiosa. Negli ultimi anni, tuttavia, la giurisprudenza della Corte Suprema ha progressivamente attenuato l’enfasi sulla separazione, ampliando la tutela del free exercise, riconoscendo maggiore spazio alle esenzioni religiose e legittimando l’accesso di istituzioni confessionali a benefici pubblici in nome del principio di non discriminazione. La Commissione si colloca precisamente dentro questa traiettoria, ma con una differenza decisiva: essa tenta di trasformare un insieme di evoluzioni giurisprudenziali e amministrative in una visione generale del rapporto tra religione e spazio pubblico.
Il punto più delicato non sta quindi soltanto nelle singole raccomandazioni, ma nell’impianto culturale che esse presuppongono. Il draft report diffuso nel 2026 propone infatti di circoscrivere la portata della Establishment Clause al divieto di religione ufficiale o di coercizione religiosa, lasciando invece pieno spazio a forme di cooperazione, sostegno e riconoscimento pubblico delle religioni. In questa prospettiva, la neutralità statale non coincide più con la distanza, ma con la possibilità, per i soggetti religiosi, di concorrere apertamente alla realizzazione di finalità pubbliche, senza essere penalizzati per la propria identità confessionale. Da qui discendono proposte che vanno dal rafforzamento delle accomodations religiose nei luoghi di lavoro, nell’istruzione e nelle amministrazioni, fino alla valorizzazione dello school choice e alla messa in discussione del Johnson Amendment, che limita il coinvolgimento politico-elettorale degli enti religiosi esenti da imposta.
Questo mutamento produce conseguenze che travalicano il diritto ecclesiastico in senso stretto. In primo luogo, modifica la nozione di libertà religiosa, che tende a essere concepita non più soltanto come diritto individuale di coscienza, ma anche come prerogativa istituzionale delle comunità religiose, titolari di una specifica funzione sociale e culturale. In secondo luogo, sposta il baricentro del bilanciamento tra diritti, poiché una libertà religiosa così intesa è più facilmente utilizzabile come fondamento per richieste di esenzione rispetto a norme antidiscriminatorie, obblighi professionali o discipline pubblicistiche generali. In terzo luogo, ridefinisce il rapporto tra religione e rappresentanza politica, poiché l’indebolimento dei vincoli posti all’intervento pubblico delle organizzazioni confessionali può rafforzare la loro incidenza nella competizione elettorale e nel policy making.
Tutto ciò avviene in un contesto politico e culturale segnato da una crescente saldatura fra retorica della libertà religiosa e narrazioni identitarie di tipo cristiano‑nazionalista. Numerosi osservatori hanno rilevato che la composizione della Commissione e il tenore delle sue raccomandazioni riflettono in larga misura la prospettiva del cristianesimo conservatore maggioritario, con il rischio di trasformare una libertà formalmente universale in uno strumento di privilegio sostanziale. È questo il punto su cui si concentra la critica più severa: quando la religione viene presentata come matrice costitutiva dell’identità nazionale, la cooperazione tra Stato e comunità di fede smette di essere soltanto una tecnica di accomodamento pluralistico e diventa un meccanismo di gerarchizzazione simbolica dello spazio pubblico.
Il confronto con il modello italiano consente di chiarire meglio la specificità di quanto sta accadendo negli Stati Uniti. L’ordinamento italiano non è fondato su una separazione rigida, bensì su una laicità cooperativa costituzionalmente organizzata. La Costituzione riconosce il rilievo pubblico del fenomeno religioso, assicura la libertà di religione, disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica mediante il Concordato e con le altre confessioni attraverso il sistema delle intese. In Italia, dunque, la cooperazione tra Stato e confessioni non rappresenta una rottura con la laicità, ma una delle sue possibili modalità di attuazione, purché resti vincolata al pluralismo, all’eguaglianza e al controllo di costituzionalità.
Proprio qui emerge la differenza più importante. Nel caso italiano, la cooperazione si sviluppa entro un quadro normativo che, almeno sul piano dei principi, mira a evitare che il riconoscimento pubblico della religione si traduca nella preminenza di una visione confessionale sull’ordinamento generale. Nel caso statunitense oggi promosso dalla Commissione, al contrario, la cooperazione tende a configurarsi come superamento polemico della neutralità, e quindi come possibile passaggio da un pluralismo protetto a una forma di religione pubblica più assertiva, benché non formalmente istituita. Il dato comparato suggerisce così una cautela fondamentale: la cooperazione tra Stato e religioni non è di per sé né un valore né un pericolo; diventa l’una o l’altro a seconda delle garanzie istituzionali che la delimitano e del modo in cui si coordina con gli altri diritti fondamentali.
Se ci rivolgiamo a un pubblico italiano, la lezione principale è duplice. Da un lato, il caso americano conferma che il rapporto tra Stato e religioni è oggi uno dei terreni decisivi sui quali si ridefinisce il significato contemporaneo della democrazia costituzionale. Dall’altro lato, esso mostra che la libertà religiosa può essere reinterpretata in modi molto diversi: come garanzia del pluralismo, oppure come veicolo di riconoscimento privilegiato di una tradizione maggioritaria. Per il legislatore italiano e per gli attori istituzionali, questo comporta almeno tre implicazioni. Anzitutto, occorre preservare la centralità del principio di laicità come criterio ordinatore del pluralismo, evitando che la cooperazione con le confessioni si trasformi in eccezione permanente al principio di eguaglianza. In secondo luogo, è necessario vigilare sul rapporto tra accomodamenti religiosi e tutela di altri diritti fondamentali, affinché le esenzioni non divengano strumenti di discriminazione indiretta. Infine, sul piano internazionale e parlamentare, il caso statunitense invita a seguire con maggiore attenzione il nesso tra libertà religiosa, polarizzazione politica e uso identitario della religione nelle democrazie contemporanee.
La vicenda della Religious Liberty Commission, in definitiva, non riguarda soltanto gli Stati Uniti. Essa interroga più in generale la tenuta degli ordinamenti pluralisti quando il rapporto tra libertà religiosa e neutralità pubblica viene investito da una forte pressione politica, culturale e simbolica. In questa prospettiva, il confronto tra modello americano e modello italiano non serve soltanto a registrare differenze di tecnica giuridica, ma a comprendere quale idea di convivenza democratica si intenda promuovere: una convivenza fondata sulla pari dignità delle appartenenze e delle convinzioni, oppure una convivenza nella quale la religione della maggioranza ambisce nuovamente a proporsi come linguaggio privilegiato della sfera pubblica.
