di Salvatore Cuomo

Proviamo a fare chiarezza su alcune recenti sentenze ed ordinanze riguardanti l’ambito delle professioni esercenti attività contabile.    

La contemporaneità della recente ordinanza del Consiglio di Stato la quale, chiamata a pronunciarsi sul divieto della apposizione del visto di conformità da parte dei Tributaristi non iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli camerali dei periti ed esperti in tributi, ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale per giudizio di incostituzionalità della norma limitativa, con la ennesima annunciata sentenza della Cassazione Civile n. 3495 del 24/01/2024 e pubblicata il 7 febbraio scorso circa riserve su attività come la tenuta delle scritture contabili a favore degli iscritti all’albo unico DCEC ha di nuovo rinfocolato le polemiche su questo tema.

Senza entrare nei particolari della sopra citata sentenza che come detto non apporta ulteriori novità di rilievo rispetto a quanto fino ad ora sentenziato dalla stessa e da altre giurisdizioni superiori si rendono utili e necessarie alcune riflessioni e precisazioni riguardo le funzioni contabili ed amministrative dei soggetti che, ancorché non iscritti DCEC, esercitano attività professionale in ambito contabile, Consulenti del Lavoro, Revisori Contabili e Tributaristi su tutti.

Questo è un breve estratto dell’Ordinanza del Consiglio di Stato:

“ il presente giudizio va dunque sospeso nelle more della definizione dell’incidente di costituzionalità in relazione alle questioni come sopra delibate e riferite all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella parte in cui individua i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità nell’elenco di professionisti contenuto nelle sole lett. a) e b) del comma 3 dell’art. 3, del DPR del 22 luglio 1998, n. 322, e non anche negli altri soggetti indicati dallo stesso comma 3 e, in particolare, in quelli di cui alla lett. e), tra cui rientrano gli odierni ricorrenti.”,

Utile per la comprensione, in particolare per i non addetti ai lavori, conoscere il qui di seguito riportato elenco richiamato dall’ordinanza:

“ 3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”

Le figure di cui alla lettera e) individuate dai decreti del MEF sono diverse, tra esse i tributaristi ed anche altre figure abilitate tra le quali anche gli agronomi ed i geometri fiscalisti.

Condannata la confusione di ruolo

Il caso esaminato dalla ultima sentenza della Cassazione Civile, come accaduto anche in passato, ha riguardato un imputato persona giuridica, che giusto per fare un esempio,  non ha modo di svolgere proprio per natura le attività di assistenza e rappresentanza del contribuente presso Agenzie Fiscali e Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/73 che può essere svolta solo da persona fisica, professionista e o da uno degli appartenenti ad uno studio associato quale professionista delegato a tale funzione.

Questa pronuncia, come le precedenti del resto, non riguarda la riserva delle funzioni in se, bensì la riserva del titolo e la possibile confusione della qualifica oggetto di tutela legale.

Anche questa sentenza esplicita il “salvo differenti indicazioni”, richiamando precedenti pronunce della Cassazione stessa anche a SS.UU. su casistiche simili le quali oltre ad attestare la legittimità delle attività svolte da soggetti assimilabili alla figura del Tributarista, ne hanno conseguentemente ribadito la legittimità del compenso professionale per l’attività svolta nel rispetto delle norme.

Il passaggio essenziale per la comprensione anche di quest’ultima sentenza lo vedo in questo estratto:

“… la condotta "abituale" ritenuta punibile in tale ricostruzione deve essere posta in essere con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale, perché solo a questa condizione, in presenza di atti non riservati per se stessi, si viola appunto il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell'affidamento dei terzi. Ne consegue che quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abitualità, organizzazione o remunerazione, sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita, si è fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 348 c.p.” (codice penale ndr)

Non è sufficiente pertanto il mero “silenzio” sul ruolo svolto dal professionista che anch’esso ingenera la confusione colpita a ragione dalle diverse sentenze susseguitesi nel tempo, ma deve invece essere ben evidenziata la qualifica professionale con la quale vengono svolte consulenze riguardanti la tenuta della contabilità e la redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.

Anche il Consulente del Lavoro e il Revisore Contabile, giusto per citare un paio delle altre più diffuse figure professionali che svolgono anche queste attività di carattere amministrativo, non in funzione del titolo proprio ma al pari della figura del Tributarista comunque iscrivibili tra i soggetti Intermediari Fiscali Abilitati ai sensi dello stesso DPR 322/98 citato nella disposizione di rinvio alla Corte Costituzionale, sono tenuti ad attenersi a tale comportamento

A quando un elenco pubblico degli Intermediari Abilitati ?

Su questo mi voglio soffermare per condividere una ultima riflessione:

Attesa la funzione pubblicistica di albi ed elenchi pubblici oggi liberamente consultabili dagli utenti, ivi compreso quello dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità non si comprende il perché non si possa rendere pubblicamente consultabile da parte della Pubblica amministrazione anche questo elenco tenuto di fatto a mero proprio uso interno.

Anche questo potrebbe ben essere uno strumento di trasparenza della P.A. stessa a utilità e tutela del contribuente, peraltro a costo zero per l’Erario.

Speriamo presto.

22-02-2024
Autore: Salvatore Cuomo
Giornalista pubblicista, Consigliere dell’Istituto Nazionale Tributaristi
meridianoitalia.tv

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