di Daniela Marrani
La visita di Leone XIV in Francia e le posizioni espresse dal Pontefice sui temi della bioetica hanno riaperto una discussione che merita di essere sottratta tanto alla polemica contingente quanto a una rappresentazione riduttiva del rapporto tra fede, diritto e spazio pubblico. Nel resoconto dedicato da Le Monde all’incontro all’Eliseo, il Papa viene presentato come particolarmente deciso sulle questioni bioetiche, per avere richiamato l’attenzione sulle manipolazioni genetiche, sulla gestazione per altri, sul commercio di organi e sull’“offerta di una morte programmata”.
Che tali affermazioni suscitino dissenso è fisiologico in una democrazia pluralista. Molto meno convincente sarebbe, invece, contestarne in radice la legittimità pubblica perché pronunciate dal capo della Chiesa cattolica. Il Papa non interviene come legislatore civile, non pretende di sostituirsi alle assemblee parlamentari, né invoca per le proprie parole una cogenza giuridica nell’ordinamento statale. Egli esercita il diritto di esprimere una visione dell’uomo e di richiamare l’attenzione su questioni che riguardano la condizione umana nel tempo della potenza biomedica e tecnologica.
La questione, dunque, non è se una voce religiosa possa prendere parte al dibattito pubblico. La vera questione è se i temi evocati dal Pontefice — la disponibilità del corpo, la riproduzione, l’integrità personale, la malattia, la vulnerabilità, la morte — appartengano soltanto al linguaggio delle religioni o interroghino il nucleo giuridico dei diritti fondamentali. Il diritto europeo offre su questo punto una risposta chiara: essi investono direttamente la dignità della persona umana.
La dignità come fondamento giuridico
La dignità umana non è una categoria meramente morale, né un’espressione retorica utilizzabile a sostegno di qualsiasi tesi. Essa è un principio giuridico strutturante dell’ordinamento europeo dei diritti fondamentali.
L’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea colloca il rispetto della dignità umana tra i valori costitutivi dell’Unione, insieme alla libertà, alla democrazia, all’eguaglianza, allo Stato di diritto e ai diritti umani. L’ordine stesso dell’enunciazione non è casuale: la dignità costituisce il presupposto che rende comprensibili tutti gli altri diritti.[europa]
Ancora più esplicita è la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che, nel suo primo articolo, afferma: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. Il significato di questa formula è assai più impegnativo di un generico appello alla sensibilità individuale.
Dire che la dignità è inviolabile significa, anzitutto, riconoscere che ogni persona possiede un valore intrinseco, indipendente dalla sua età, dalla condizione economica, dallo stato di salute, dalla produttività sociale, dal grado di autonomia o dalla capacità di esprimere la propria volontà. Nessuno può essere degradato a cosa, risorsa, mezzo di produzione, oggetto contrattuale o materiale biologico disponibile.
Dire che essa deve essere rispettata implica un obbligo negativo: i poteri pubblici, le organizzazioni economiche e gli individui non possono umiliare, oggettivare, degradare o strumentalizzare l’essere umano.
Dire, infine, che deve essere tutelata introduce un obbligo positivo: le istituzioni hanno il dovere di proteggere le persone dalle forme di sfruttamento che possono nascondersi dietro rapporti formalmente volontari ma materialmente segnati dalla povertà, dalla diseguaglianza, dalla dipendenza o dalla vulnerabilità.
È in questo triplice significato — inviolabilità, rispetto, protezione — che la dignità diviene una categoria decisiva per la bioetica contemporanea.
La bioetica oltre il solo consenso
L’ordinamento europeo riconosce pienamente la centralità dell’autonomia personale e del consenso libero e informato. Tuttavia, non riduce la tutela della persona alla sola verifica formale della volontà individuale. Il consenso è una condizione necessaria, ma non sempre sufficiente.
La Carta dell’Unione europea dedica alla dignità il proprio Titolo I, collegando strettamente il principio dell’articolo 1 al diritto alla vita, all’integrità della persona, al divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, al divieto della schiavitù, della servitù, del lavoro forzato e della tratta. L’articolo 3, in particolare, tutela l’integrità fisica e psichica della persona e stabilisce, in medicina e biologia, il rispetto del consenso libero e informato, il divieto di pratiche eugenetiche volte alla selezione delle persone, il divieto di rendere il corpo umano e le sue parti una fonte di lucro e il divieto della clonazione riproduttiva.
La struttura della norma è illuminante. Il diritto europeo non oppone libertà e dignità: le tiene insieme. Riconosce l’autonomia del soggetto, ma vieta che questa venga invocata per giustificare pratiche nelle quali il corpo umano o le sue componenti siano assoggettati alla logica del mercato, della selezione o dello sfruttamento.
In questo quadro, il richiamo del Papa alla necessità di impedire che la scienza e la tecnologia siano piegate a finalità puramente lucrative non esprime una preoccupazione estranea al diritto contemporaneo. Le Monde stesso riferisce che Leone XIV ha posto l’accento sulla dignità e sui diritti e le libertà fondamentali, sottolineando che essi devono accompagnare le trasformazioni sociali e il progresso tecnico. È esattamente il terreno sul quale si collocano la Carta europea e gli strumenti internazionali di biodiritto.
Corpo, mercato e vulnerabilità
La gestazione per altri costituisce una delle questioni nelle quali il confronto tra libertà contrattuale, desiderio di genitorialità, autonomia della donna, protezione del minore e divieto di mercificazione diviene più complesso. È possibile che, in una democrazia pluralista, si giunga a soluzioni normative differenti. Ma è giuridicamente e moralmente infondato sostenere che la questione si esaurisca nella disponibilità individuale a sottoscrivere un contratto.
La maternità non è una prestazione neutra; il corpo della donna non è un apparato produttivo separabile dalla persona; il bambino non può essere configurato come l’oggetto finale di un’obbligazione commerciale. Quando la gravidanza entra nella sfera dell’intermediazione economica, occorre interrogarsi sulla libertà effettiva della donna, sulle asimmetrie tra committenti e gestante, sul ruolo di agenzie e operatori commerciali, sulla protezione del nato e sull’eventualità che la vulnerabilità economica determini un consenso soltanto apparentemente pieno.
La dignità non permette di liquidare tali interrogativi come residui ideologici. Chiede, al contrario, di assumere come giuridicamente rilevanti le condizioni reali nelle quali le scelte si formano. Una libertà che matura sotto il peso della necessità economica, della disparità di potere o della mancanza di alternative non può essere valutata con gli stessi criteri di una libertà effettivamente autonoma.
Il medesimo ragionamento vale per il commercio di organi. La donazione solidale e informata si fonda sull’idea di cura e di reciprocità; la compravendita introduce invece una logica diversa, nella quale il bisogno economico del donatore può diventare il presupposto dell’interesse sanitario del ricevente. Proprio per questo l’articolo 3 della Carta vieta che il corpo umano e le sue parti diventino fonte di lucro.
La Convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa conferma questa impostazione. Essa impegna gli Stati a proteggere l’essere umano nella sua dignità e identità e a garantire, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità, dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali nell’applicazione della biologia e della medicina. Il principio che emerge è netto: la scienza può e deve progredire, ma non può sottrarsi al primato della persona.
Fine della vita e dovere di cura
La riflessione sulla fine della vita richiede un linguaggio particolarmente rigoroso. Nessuna seria impostazione giuridica o bioetica può ignorare la sofferenza di chi vive una malattia irreversibile, il timore della perdita di autosufficienza, l’angoscia del dolore o la stanchezza di chi affronta una lunga dipendenza dalle cure. Né può essere accettata un’idea di tutela della vita che si traduca nell’imposizione di trattamenti sproporzionati, inutili o contrari alla volontà del paziente.
Tuttavia, proprio per prendere sul serio la sofferenza, il dibattito non può essere semplificato fino a identificare la libertà esclusivamente con la possibilità di anticipare la morte. La dignità esige che ogni persona sia accompagnata, curata, ascoltata e sostenuta sino alla fine; impone che le cure palliative non siano un’opzione residuale; chiede che la solitudine, la marginalità e la mancanza di assistenza non trasformino la morte in una scelta socialmente indotta.
Il problema giuridico più profondo non riguarda soltanto ciò che una persona può domandare per sé, ma ciò che una società deve garantire perché quella domanda sia veramente libera. Una scelta non può dirsi pienamente autonoma se è prodotta dalla paura di essere di peso, dalla carenza di assistenza domiciliare, dall’insufficienza dei servizi sanitari, dalla povertà o dall’abbandono affettivo.
In questo senso, il monito pontificio contro una “morte programmata” può essere letto non come negazione della libertà personale, ma come invito a non trasformare l’autonomia in solitudine istituzionale. Una comunità che riconosce la dignità di ogni vita fragile non abbandona le persone alla loro sofferenza e non fa della morte la risposta più accessibile al bisogno di cura.
Il pluralismo come garanzia
La laicità democratica non richiede che le religioni tacciano; richiede che nessuna visione del mondo possa imporsi con la forza e che tutte possano essere discusse nella sfera pubblica secondo le regole dell’argomentazione civile. Il Papa ha pertanto pieno titolo per intervenire nel dibattito bioetico, non in virtù di un privilegio confessionale, ma quale soggetto che esercita la libertà di parola e propone una lettura antropologica di questioni comuni.
Tale intervento è tanto più legittimo quando si misura con parametri già presenti nel diritto europeo: inviolabilità della dignità, integrità della persona, indisponibilità del corpo come fonte di profitto, protezione dei soggetti vulnerabili, divieto di discriminazione, centralità del consenso realmente libero e dovere di tutela da parte delle istituzioni.
In una sentenza significativa, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che la tutela della dignità umana può giustificare limiti alle libertà economiche del mercato interno. Il principio affermato è di grande portata: il mercato non è il criterio supremo dell’ordinamento europeo; le libertà economiche trovano un limite nei diritti fondamentali e nella protezione della persona.
Questa è la vera posta in gioco del dibattito. Non si tratta di contrapporre fede e ragione, religione e diritto, scienza e morale. Si tratta di evitare che il progresso scientifico e tecnologico sia separato dalla responsabilità nei confronti della persona concreta: della donna che porta una gravidanza, del bambino che nasce, del malato che soffre, del povero che potrebbe vendere un organo, dell’anziano solo, del soggetto fragile la cui libertà rischia di essere condizionata dalla mancanza di alternative.
La voce del Papa, dunque, non si colloca fuori dal lessico dei diritti fondamentali. Essa richiama una domanda che il diritto europeo conosce bene e che non può eludere: se la persona sia ancora considerata fine in sé stessa, oppure se sia divenuta progressivamente disponibile alle esigenze del mercato, della tecnica e dell’efficienza.
La dignità umana, nel costituzionalismo europeo, risponde a questa domanda con una formula breve ma esigente: la persona non è una cosa, non è una merce, non è uno strumento. È titolare di un valore inviolabile che il diritto ha il dovere non soltanto di rispettare, ma di proteggere

