Il dibattito parlamentare sul Ddl Concorrenza 2026 riaccende la sfida sui confini professionali. Ma dietro i tecnicismi e gli scontri tra Ordini si nasconde un paradosso normativo che calpesta la logica di mercato e la neutralità competitiva.
di Salvatore Cuomo
Il Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 ha scoperchiato un vaso di Pandora che va ben oltre una semplice redistribuzione delle deleghe telematiche e proprio nel mentre in Parlamento procedono di pari passo i DdL delega al Governo per la Riforma degli Ordini Professionali ecco l’ennesimo conflitto sui confini di pertinenza tra Ordini Registri e Associazioni di categoria
Lo scontro frontale tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro sulla apposizione della firma per il deposito del bilancio delle società a cui in queste ore si è saldata la dura mobilitazione dei Revisori Legali e la forte pressione dei Tributaristi imporrebbe in primis al Legislatore una riflessione di pura onestà intellettuale e giuridica.
Di cosa si tratta esattamente quando si parla del deposito di un bilancio al Registro delle Imprese?
La difesa del perimetro e lo spettro delle competenze
Voglio far partire il ragionamento dalla disposizione della norma in oggetto ovvero l’articolo 31 della legge 340/2000 che recita:
“… 2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti nelle Sezioni A e B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è‘ tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo ...”
La trincea sollevata a difesa del perimetro dell’articolo 31 sopra riportato viene motivata da chi detiene l’esclusiva da oltre vent’anni con la necessità di tutelare l’affidamento dei terzi e la fede pubblica attraverso “competenze specifiche e complesse” evocando lo spettro di un bilancio come combinato disposto di norme civilistiche, fiscali e valutative quasi a voler far credere che il momento dell’invio telematico coincida con la sua genesi scientifica.
Buttando la maschera la realtà dei fatti e delle procedure descrive uno scenario completamente diverso.
La natura dell’atto e la prova dell’amministratore
Il deposito del bilancio non è l’atto di redazione né quello di certificazione o di approvazione ma per definizione normativa un adempimento successivo e pertanto un atto meramente formale.
Quando un professionista appone la propria firma digitale sul file XBRL o sul PDF/A non sta garantendo la bontà dei criteri di ammortamento o la corretta appostazione delle rimanenze ma sta semplicemente attestando un fatto materiale:
“il documento trasmesso è conforme all’originale conservato sul libro verbali della società”.
Una verifica ottico-formale al pari diciamo di una fotocopia autenticata digitale.
La prova regina di questa natura non-valutativa risiede in un paradosso normativo che nessuno può smentire: il legale rappresentante di una società può effettuare il medesimo deposito in totale autonomia senza il supporto di alcun professionista iscritto a un albo.
Se l’ordinamento consente a un amministratore privo per legge di requisiti di qualificazione professionale ordinistica di eseguire l’adempimento crolla istantaneamente il presupposto stesso della riserva di legge a tutela di un presunto “interesse generale”.
Non siamo di fronte a una prestazione protetta a difesa del mercato come la difesa in giudizio per un avvocato o la diagnosi per un medico ma siamo di fronte a un mero servizio amministrativo di carattere informatico fornito alle imprese.
Il mercato reale e il paradosso della doppia iscrizione
C’è poi una incoerenza interna al mercato dei servizi fiscali che la politica finge di non vedere e che l’allargamento della norma ai soli consulenti del lavoro rischia di esasperare.
Nella realtà operativa una fetta consistente di consulenti del lavoro non si limita alla gestione delle risorse umane ma offre stabilmente servizi di tenuta della contabilità e assistenza fiscalemuovendosi sul mercato con lo stesso identico “cappello” dei tributaristi.
La giurisprudenza ha chiarito da tempo che l’attività contabile non è una riserva esclusiva degli albi protetti e nella realtà quotidiana questo confine è talmente sfumato che molti consulenti del lavoro orientati al fisco scelgono persino di iscriversi in parallelo alle associazioni dei tributaristi ex Legge 4/2013 certificando una doppia anima operativa.
Diventa allora grottesco ipotizzare uno scenario in cui lo stesso identico professionista sia legittimato al deposito se spende il titolo di consulente del lavoro ma ne sia interdetto se agisce nella sua veste di tributarista.
Se il Ddl Concorrenza decide di legittimare il consulente del lavoro al deposito del bilancio riconoscendone l’anima contabile non può poi tracciare una linea discriminatoria che escluda i revisori e i tributaristi qualificati.
Chi svolge la medesima attività sul mercato e assiste l’impresa nella redazione dei medesimi numeri deve sottostare alle stesse regole e godere delle medesime facoltà telematiche altrimenti non è concorrenza ma strabismo normativo che calpesta il principio cardine della neutralità competitiva.
Il test di proporzionalità e il ruolo dei revisori e tributaristi
Per questo motivo l’innestarsi della protesta dei revisori legali e dei tributaristi possiede una solidità giuridica che il legislatore della Camera non potrà ignorare.
Figure professionali che lo Stato ha già ritenuto pienamente idonee a compiere atti di fede pubblica di rango persino superiore, si veda l’autentica delle procure speciali per l’assistenza fiscale ex art. 63 del D.P.R. 600/73, si trovano oggi escluse da un click telematico.
Una asimmetria che come giustamente denunciato non solo in varie occasioni dalle rappresentanze dei Tributaristi ma anche e con forza dalla Unione Nazionale dei Revisori Legali si scontra frontalmente con il Test di Proporzionalità imposto dalle direttive europee e dal D.Lgs 142/2020.
Se il DdL Concorrenza vuole davvero onorare il proprio nome deve avere il coraggio di abbattere gli steccati corporativi e le rendite di posizione digitali.
Limitarsi ad allargare il recinto a una sola categoria escludendo chi il bilancio lo certifica nel merito come i revisori o chi ne gestisce quotidianamente la contabilità come i tributaristi significherebbe semplicemente sostituire un vecchio monopolio con un nuovo oligopolio.
Il mercato chiede semplificazione efficienza e parità di condizioni ed è tempo che il diritto e la politica ne prendano atto restituendo all’atto del deposito del bilancio di una società la sua vera natura di mera firma di corrispondenza e non quello di una patente che sa di vetusto corporativismo.

