di Damorpal
A proposito delle manifestazioni di questi giorni si è tornati a parlare (e a fare uso legalmente) del reato di istigazione a delinquere. Trattandosi di una condotta che spesso va a incrociarsi con la libertà di espressione, e quindi con un principio fondamentale delle democrazie, la Corte di Cassazione vi ha più volte messo dei paletti per circoscriverne l’esatto profilo.
Vi sono almeno tre tipi di comportamenti che potrebbero ricadere in questa fattispecie.
Il primo è quello che potremmo chiamare “Istigazione ideologica”, ambito larghissimo che include una parte degli anarchici, e i pensatori rivoluzionari tipo Marx et Sorel. Moltissimi delitti, sommosse e rivoluzioni vi si sono ispirate: ma se nessun codice ha pensato di punirli è perché, nel nostro istinto democratico, la linea rossa che ci divide dalle dittature passa proprio per la libertà di pensiero.
Il secondo è quello che potremmo chiamare “Istigazione indiretta”: e si esplica quando l’intenzione è in effetti quella di indurre altri a commettere un delitto, ma la si nasconde dietro un linguaggio legalmente lecito, per evitare conseguenze penali a carico dell’istigante.
Il terzo è quello che potremmo definire “istigazione diretta”, dove l’autore sfida apertamente la legge, spesso dando indicazioni pratiche su come realizzare il delitto, facilitandolo con il suo consiglio o la sua partecipazione.
Le difficoltà che la giustizia ha sempre avuto nel valutare questa fattispecie derivano sia da una reticenza a invadere (come dicevamo più sopra) il campo della libertà di pensiero, sia dal fatto che la legge punisce l’istigazione “a prescindere se il delitto voluto venga effettivamente commesso”. Questa formulazione assegna ai giudici una responsabilità forse eccessiva, tenuto conto delle mille sfumature che può presentare il rapporto tra il momento dell’istigazione e quello del reato. (l’esempio delle sommosse di questi giorni e dell’incriminazione di Youssef Siher ne è la riprova).
La legge ha evitato di esigere che questo rapporto sia “di causa a effetto”, perché nel caso di sommosse o di delitti collettivi sarebbe stato impossibile da provare: ma la giustizia si è ritrovata spesso in un territorio dove è comunque difficile ricostruire la colpevolezza. I casi estremi sono da un lato quello in cui l’istigatore è ignaro o temporalmente lontano dagli eventi che provoca: e dall’altro lato il caso in cui le sue istruzioni per commettere un delitto vengano applicate puntualmente e con precisione. Ma, nel mezzo, ci sono altre ipotesi intermedie che rendono difficilissimo giudicare.
Forse al reato di istigazione a delinquere si sarebbe dovuto applicare il criterio della “inosservanza di un ordine dell’autorità”, di cui all’articolo 650 del Codice Penale: cioè avrebbe permesso al Governo o al Prefetto di intimare agli “istiganti” di desistere, nel caso in cui – come nelle sommosse – il rischio di una loro influenza diretta verso la commissione di delitti fosse imminente. Ma una forte diffidenza dei cosiddetti “garantisti” nei riguardi degli ordini dell’autorità ha finora impedito questo sviluppo.
Negli anni settanta, per i casi come quello di Youssef Siher, era stato coniato il nome di “cattivi maestri”. Probabilmente, il ricordo degli effetti devastanti della loro ideologia – il terrorismo – contribuisce soprattutto negli anziani a diffidare ancora oggi di loro. Ma non è a colpi di incarcerazioni e di liberazioni, e ancor meno delle eterne diatribe tra la destra e la sinistra: ma è soltanto con la moderazione e la saggezza giuridica che questo delicatissimo problema può essere risolto.
