di Romina Cacciatore
Il dibattito apertosi con il Decreto-Legge n. 36/2025, successivamente convertito nella Legge n. 74/2025, non riguarda più soltanto la cittadinanza italiana iure sanguinis. Ridurre tutto a una discussione sull’articolo 3-bis della Legge n. 91/1992 significherebbe non cogliere la reale portata di ciò che sta accadendo. Oggi il tema coinvolge principi fondamentali dello Stato di diritto: la certezza del diritto, la proporzionalità, la tutela del legittimo affidamento, la prevedibilità delle norme e il delicato rapporto tra l’ordinamento italiano e quello dell’Unione europea.
Per oltre centocinquant’anni milioni di discendenti di italiani hanno costruito i propri progetti di vita confidando in un quadro normativo stabile. Famiglie intere hanno investito tempo, risorse economiche e sacrifici sulla base di una disciplina che, per generazioni, ha riconosciuto l’esistenza di un diritto originario. Il cambiamento introdotto improvvisamente dal Decreto-Legge n. 36/2025 ha inciso profondamente su questa realtà, producendo effetti che vanno ben oltre il piano amministrativo.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 63/2026, ha ritenuto la riforma conforme alla Costituzione italiana. Tuttavia, poche settimane dopo, con l’Ordinanza n. 147/2026, la stessa Corte ha ritenuto opportuno sottoporre al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea questioni riguardanti la compatibilità della nuova disciplina con il diritto dell’Unione.
Questo non significa necessariamente che la Corte abbia smentito la propria precedente decisione. Significa, però, che essa stessa ha riconosciuto l’esistenza di questioni interpretative di rilevanza europea tali da rendere necessario il rinvio pregiudiziale. Se il quadro fosse stato completamente privo di dubbi sotto il profilo del diritto dell’Unione, difficilmente sarebbe stato necessario coinvolgere il giudice di Lussemburgo. Ed è proprio questo l’aspetto più significativo della vicenda: la stessa Corte che, sotto il profilo costituzionale interno, aveva ritenuto legittima la riforma, oggi ritiene opportuno chiedere all’Unione europea se quella disciplina sia pienamente compatibile con i principi e con i diritti garantiti dall’ordinamento europeo.
Ed è proprio qui che il dibattito assume una dimensione ancora più ampia. Non si tratta soltanto di stabilire se gli articoli 9 e 20 del diritto dell’Unione europea siano stati rispettati. Occorre interrogarsi anche sul rispetto di principi fondamentali quali la proporzionalità, la certezza del diritto e il legittimo affidamento di milioni di persone che, per decenni, hanno organizzato la propria vita sulla base di una normativa consolidata.
A mio avviso, anche qualora il legislatore avesse ritenuto necessaria una riforma, sarebbe stato molto più coerente prevedere una finestra temporale di adeguamento. Un periodo transitorio avrebbe consentito di perseguire l’interesse pubblico senza compromettere in maniera così radicale le aspettative legittime di chi aveva confidato, per anni, nella stabilità dell’ordinamento. La tutela dell’interesse generale e la tutela dell’affidamento non sono principi in contrapposizione: in uno Stato di diritto devono convivere attraverso un ragionevole equilibrio.
Ma gli effetti di questa riforma non ricadono esclusivamente sugli italo-discendenti. Essi coinvolgono migliaia di famiglie che vivono già in Italia e cercano di dimostrare un legame effettivo con il territorio; riguardano coloro che attendono ancora una regolamentazione chiara per l’applicazione della Legge n. 74/2025; interessano il tema della coesione familiare, sul quale continuano a registrarsi incertezze interpretative; coinvolgono Comuni, Prefetture e Questure che, spesso, si trovano ad applicare una normativa priva di indicazioni operative uniformi.
Esiste poi una realtà della quale si parla troppo poco. Questa riforma ha inciso profondamente anche su migliaia di professionisti che, per anni, hanno lavorato in modo trasparente e nel pieno rispetto della legge: avvocati, genealogisti, traduttori, consulenti e studi specializzati che hanno accompagnato famiglie provenienti da tutto il mondo, pagando regolarmente imposte e contribuendo all’economia italiana. La brusca interruzione di un sistema consolidato non ha colpito soltanto i richiedenti la cittadinanza, ma ha messo in crisi un intero settore professionale costruito su un’attività perfettamente lecita.
Per questo motivo ritengo che il confronto non possa limitarsi alla sola interpretazione dell’articolo 3-bis della Legge n. 91/1992. La vera domanda riguarda il modello di Stato che l’Italia intende costruire. Uno Stato moderno non si misura soltanto dalla capacità di modificare le proprie leggi, ma anche dalla capacità di garantire stabilità normativa, prevedibilità delle decisioni e tutela della fiducia di coloro che, in buona fede, hanno costruito il proprio futuro sulla base delle regole che lo stesso Stato aveva fissato.
La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sarà certamente determinante sotto il profilo giuridico. Tuttavia, indipendentemente dall’esito del giudizio, questa vicenda ha già aperto una riflessione che supera la sola cittadinanza iure sanguinis. Essa riguarda il rapporto tra istituzioni e cittadini, tra discrezionalità legislativa e tutela dei diritti, tra interesse pubblico e affidamento legittimo, tra politica e certezza del diritto. Ed è probabilmente questa la sfida più importante che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi anni: ritrovare un equilibrio tra la necessità di riformare e il dovere di garantire la sicurezza giuridica, la prevedibilità dell’ordinamento e il rispetto di quei principi che costituiscono il fondamento stesso dello Stato di diritto.
Por Romina Cacciatore
Mediadora Intercultural
Italiana Tu Ciudadanía 🇮🇹⚖️
Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano una riflessione personale dell’autrice e intendono contribuire al dibattito giuridico, istituzionale e sociale su una materia di rilevante interesse pubblico.
