di Michele G. CRISTIANO
Una critica del nuovo Regolamento europeo sui rimpatri alla luce della dignità umana, del pensiero di Papa Leone XIV e dell’eredità pastorale di San Giovanni Battista Scalabrini
Analisi critico-deduttiva di etica pubblica e dottrina sociale della Chiesa
Il presente contributo sottopone a vaglio critico il Regolamento (UE) sui rimpatri, approvato dal Parlamento europeo il 17 giugno 2026 con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astenuti, che innalza fino a 30 mesi complessivi (24 + proroga di 6) la durata massima del trattenimento amministrativo dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare e istituzionalizza il ricorso a “hub di rimpatrio” extra-UE. Attraverso un metodo logico- deduttivo che muove da premesse di filosofia del diritto, teologia morale e dottrina sociale della Chiesa, l’articolo argomenta che la normativa, pur formalmente compatibile con alcune garanzie procedurali, produce un effetto sistemico di degradazione della persona migrante a categoria amministrativa, in contrasto con il principio personalista enunciato dall’enciclica di Papa Leone XIV “Magnifica Humanitas” e con la tradizione pastorale inaugurata da San Giovanni Battista Scalabrini. Il saggio si conclude con una proposta di alternative umanitarie — corridoi umanitari, canali legali di ingresso per lavoro, riforma della normativa nazionale di recepimento — fondate sulla dottrina sociale della Chiesa.
1. Introduzione e oggetto dell’indagine
Il 1° giugno 2026 il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul cosiddetto “Regolamento rimpatri”, successivamente approvato in via definitiva il 17 giugno 2026. Il provvedimento sostituisce la Direttiva rimpatri del 2008 e introduce, tra le altre cose, l’Ordine europeo di rimpatrio, l’estensione del trattenimento amministrativo fino a un massimo di 30 mesi e la possibilità per gli Stati membri di stipulare accordi con paesi terzi per la creazione di “hub di rimpatrio” extraterritoriali.
L’obiettivo della riflessione non è la contestazione tecnico-giuridica delle singole disposizioni, compito che spetta alla dottrina giuridica e ai giuristi del diritto dell’Unione, ma la valutazione della coerenza interna del provvedimento rispetto a un quadro normativo di rango superiore: quello della dignità della persona umana, così come elaborato dalla filosofia personalista, dal diritto naturale e, in modo particolare, dal Magistero della Chiesa cattolica nella sua più recente declinazione, l’enciclica – Magnifica Humanitas – di Papa Leone XIV.
La tesi che si intende argomentare, secondo una struttura deduttiva esplicita, è la seguente: se la dignità umana è un valore non condizionato da criteri di utilità, produttività o regolarità amministrativa (premessa maggiore, di fonte magisteriale e filosofica), e se il Regolamento rimpatri tratta sistematicamente la persona migrante irregolare come variabile di una procedura amministrativa anziché come soggetto di dignità intrinseca (premessa minore, di fonte normativa e documentale), allora il Regolamento rimpatri, nella sua impostazione complessiva, è in tensione strutturale con il principio di dignità umana e richiede correttivi sostanziali, non meramente procedurali.
2. Metodo: la struttura dell’argomento
L’articolo procede per sillogismi concatenati sorite (dal greco sorós, “mucchio”), ciascuno verificabile nelle sue premesse attraverso fonti certificate: documenti del Magistero pontificio pubblicati su vatican.va, testi normativi ufficiali del Parlamento europeo, dati statistici ISTAT ripresi dal Rapporto sul caporalato della FLAI-CGIL, e dichiarazioni ufficiali di organismi ecclesiali quali la Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (COMECE).
2.1 Primo sillogismo: il principio di dignità incondizionata
Premessa maggiore: secondo l’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, la dignità di ogni persona non dipende dall’efficienza, dalla produttività o dall’utilità sociale.
Premessa minore: il Regolamento rimpatri condiziona il trattamento della persona migrante a criteri di valutazione individuale legati al rischio di fuga, alla cooperazione con le autorità e alla sicurezza pubblica, qualificandola primariamente come soggetto da gestire amministrativamente.
Conclusione: il Regolamento rimpatri, nella misura in cui fa dipendere il trattamento della persona da criteri funzionali e securitari, opera un’inversione rispetto al principio di dignità incondizionata enunciato dal Magistero.
2.2 Secondo sillogismo: la persona prima della categoria giuridica
Premessa maggiore: nel suo viaggio apostolico alle Canarie, Papa Leone XIV ha affermato che i migranti sono persone create a immagine e somiglianza di Dio prima di essere categorie giuridiche o problemi da gestire, e ha osservato che allontanare un migrante senza farsi carico della questione equivale a un atto di disimpegno morale.
Premessa minore: il nuovo regolamento consente il trattenimento amministrativo fino a 30 mesi complessivi e il trasferimento verso “hub di rimpatrio” in paesi terzi anche privi di garanzie democratiche consolidate, sulla base di accordi bilaterali la cui verifica resta, nei fatti, debole.
Conclusione: la prevalenza accordata alla categoria giuridica (irregolarità del soggiorno) sulla condizione personale concreta del migrante configura, nei termini indicati dal Pontefice, un rischio di disimpegno morale istituzionalizzato a livello normativo.
2.3 Terzo sillogismo: giustizia come fraternità, non come paura
Premessa maggiore: secondo Magnifica Humanitas, il modo in cui una società tratta i migranti e i rifugiati rivela se la sua idea di giustizia sia guidata dalla paura o dalla fraternità.
Premessa minore: l’impianto del Regolamento rimpatri è costruito attorno a un asse preventivo-securitario — trattenimento prolungato, perquisizioni anche presso enti del terzo settore, esternalizzazione verso paesi terzi — più che attorno a un asse di inclusione, regolarizzazione e accesso a vie legali.
Conclusione: l’architettura normativa, nel suo bilanciamento interno, riflette un modello di giustizia orientato prevalentemente dalla logica del controllo del rischio, in tensione con il criterio di fraternità proposto dal Magistero come parametro di valutazione.
3. Evidenze empiriche a sostegno della premessa minore
Il sillogismo deduttivo richiede che le premesse minori siano sostenute da dati verificabili. Tre evidenze, riportate nella documentazione disponibile, risultano in questo senso significative.
• Dato ISTAT/FLAI-CGIL: nella provincia di Caserta il 50% dei lavoratori occasionali in agricoltura risulta occupato irregolarmente, percentuale più elevata in Italia, in larga parte composta da persone senza permesso di soggiorno esposte al caporalato — la stessa popolazione che il nuovo regime di rimpatrio individua come destinataria prioritaria di trattenimento ed espulsione, anziché di tutela come vittima di sfruttamento.
• Dato procedurale europeo: l’Unione europea effettua oggi poco più di un rimpatrio effettivo per ogni cinque ordinati, a causa della mancata cooperazione dei paesi d’origine; il regolamento risponde a questo collo di bottiglia non rafforzando la cooperazione bilaterale con i paesi d’origine, ma esternalizzando la detenzione verso paesi terzi indicati in via informale (tra cui Libia, Tunisia ed Egitto), Stati per i quali organizzazioni internazionali indipendenti hanno documentato violazioni sistematiche dei diritti umani.
• Dato istituzionale ecclesiale: la Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (COMECE) ha espresso preoccupazione formale per l’ampliamento della detenzione, la limitazione dei mezzi di ricorso effettivi e la crescente esternalizzazione delle responsabilità verso paesi terzi, definendo tali aspetti fonte di questioni etiche e umanitarie gravi.
Questi dati, letti congiuntamente, mostrano una contraddizione strutturale: la popolazione migrante più esposta allo sfruttamento lavorativo è, in larga misura, la stessa che il regolamento destina prioritariamente a trattenimento e allontanamento, mentre il fenomeno del caporalato — la causa reale di marginalizzazione — resta sullo sfondo, non affrontato come priorità normativa autonoma.
4. L’eredità di San Giovanni Battista Scalabrini come paradigma alternativo
Il Magistero recente non si limita a una critica in negativo: propone, attraverso la riscoperta della figura di San Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, un paradigma pastorale e culturale alternativo nella gestione del fenomeno migratorio. Fu Scalabrini, insieme a Papa Leone XIII, a indirizzare la missione di Madre Francesca Saverio Cabrini verso l’assistenza ai migranti italiani in America, anziché verso l’evangelizzazione missionaria tradizionale in Oriente. Tale episodio storico, richiamato da Papa Leone XIV nel discorso di Sant’Angelo Lodigiano del 20 giugno 2026, costituisce un modello essenziale: la Chiesa, posta di fronte al fenomeno migratorio del proprio tempo, scelse di leggere i “segni dei tempi” come priorità pastorale concreta, non come problema da contenere.
Scalabrini elaborò una concezione del migrante come soggetto attivo di un disegno provvidenziale e non come oggetto passivo di politiche di contenimento: fondò istituti religiosi dedicati specificamente all’assistenza degli emigranti, anticipando categorie oggi proprie della dottrina sociale della Chiesa, quali il diritto a emigrare e il diritto a non emigrare, ossia il diritto a trovare condizioni dignitose di vita nel proprio paese d’origine. Questa duplice articolazione consente di superare la falsa alternativa, spesso presente nel dibattito pubblico, tra “accoglienza indiscriminata” e “respingimento sistematico”: la dottrina scalabriniana propone una terza via, fondata sulla creazione di vie legali, sull’accompagnamento e sulla cooperazione con i paesi d’origine per rimuovere le cause dell’emigrazione forzata.
Coerentemente, Papa Leone XIV ha ricordato come l’Esortazione apostolica Dilexi te, dedicata all’amore verso i poveri, accosti la figura di Scalabrini a quella di Santa Francesca Cabrini proprio nel contesto dell'”accompagnamento dei migranti”, a riprova della continuità tra l’insegnamento sociale scalabriniano e il Magistero attuale.
5. Obiezioni e contro-argomentazioni
Per onestà metodologica è necessario considerare le ragioni addotte dai sostenitori del Regolamento. Il relatore della normativa, l’eurodeputato Malik Azmani, ha sostenuto che il provvedimento rappresenta una risposta a un’attesa legittima dei cittadini europei, ossia che chi non ha titolo per rimanere nel territorio dell’Unione faccia ritorno nel proprio paese d’origine, dopo quasi vent’anni di stallo normativo sui rimpatri. Analogamente, la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha presentato il regolamento come un’estensione su scala europea del cosiddetto “modello Albania”, rivendicandone il valore di precedente politico.
Tali argomentazioni meritano due osservazioni. In primo luogo, l’obiettivo dichiarato — l’efficacia delle procedure di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali — non è in sé contestabile dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa, che riconosce la legittimità per gli Stati di regolare i flussi migratori (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 2241). La critica qui sviluppata non riguarda quindi il principio di regolazione, ma la proporzionalità e la qualità dei mezzi adottati: trattenimento fino a 30 mesi, esternalizzazione verso paesi a rischio sistemico di violazione dei diritti umani, estensione dei poteri investigativi a strutture di assistenza. In secondo luogo, il dato sull’inefficacia operativa dei rimpatri (un rimpatrio effettivo per ogni cinque ordinati) suggerisce che il nodo problematico risieda nella mancanza di cooperazione bilaterale con i paesi d’origine, questione che l’esternalizzazione verso paesi terzi non affronta, ma elude.
6. Proposte alternative fondate sulla dottrina sociale della Chiesa
Sulla base dell’analisi deduttiva svolta, si propongono le seguenti linee di azione alternative, tutte già presenti, in forma embrionale o compiuta, nella riflessione e nella prassi ecclesiale.
• Corridoi umanitari: meccanismi di ingresso legale e protetto per le persone in fuga da guerre, persecuzioni e disastri, sperimentati con successo da realtà ecclesiali e associative italiane ed europee, da estendere e finanziare a livello di Unione europea in luogo del finanziamento dei “return hub”.
• Canali di ingresso legale per motivi di lavoro: il superamento, nel caso italiano, di una normativa ritenuta ampiamente inadeguata come la legge Bossi-Fini, mediante l’istituzione di canali ordinari e prevedibili di ingresso per lavoro, così da disinnescare le condizioni di irregolarità che alimentano il caporalato, come documentato dai dati ISTAT/FLAI-CGIL sopra richiamati.
• Cooperazione effettiva con i paesi d’origine: investimento in accordi di cooperazione allo sviluppo e di reinserimento economico, anziché in accordi di mero trasferimento della detenzione, in coerenza con il principio scalabriniano del “diritto a non emigrare”.
• Tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo: priorità di intervento sulle filiere del caporalato, scorporando nettamente lo status di vittima di sfruttamento da quello di destinatario di provvedimento di espulsione, per evitare l’effetto paradossale per cui il lavoratore sfruttato risulta, al tempo stesso, soggetto da rimpatriare.
• Rafforzamento delle garanzie giurisdizionali: limitazione netta della durata del trattenimento amministrativo e introduzione di un controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo sugli accordi con paesi terzi, in particolare riguardo al rispetto sostanziale, e non solo formale, del principio di non-refoulement.
• Esclusione assoluta dei minori dal trattenimento amministrativo prolungato, in coerenza con la tutela della famiglia e dell’infanzia propria della dottrina sociale della Chiesa.
7. Conclusione
L’argomentazione sviluppata in queste pagine conduce a una conclusione netta ma circoscritta: il Regolamento rimpatri, pur perseguendo un fine astrattamente legittimo — l’ordinata gestione dei flussi migratori — adotta mezzi (trattenimento fino a 30 mesi, esternalizzazione verso paesi terzi a rischio, estensione dei poteri investigativi) che, valutati alla luce del principio di dignità umana incondizionata enunciato da Magnifica Humanitas e della tradizione pastorale scalabriniana, risultano sproporzionati rispetto al fine dichiarato e producono l’effetto, da Papa Leone XIV definito misera inhumanitas, di ridurre la persona migrante a categoria amministrativa.
La via d’uscita da questa tensione non risiede, secondo l’impostazione qui sostenuta, nell’abbandono di ogni regolazione dei flussi migratori, ma nel suo riorientamento verso strumenti — corridoi umanitari, canali legali di lavoro, cooperazione con i paesi d’origine, tutela delle vittime di sfruttamento — capaci di coniugare legalità, sicurezza e umanità, secondo la formula già impiegata dalle realtà ecclesiali italiane impegnate sul tema. È in questa direzione, e non nella sola logica del contenimento, che l’Europa può essere fedele, per usare le parole di Papa Leone XIV, alla propria “magnifica humanitas”.
Riferimenti bibliografici e documentali
• Leone XIV, Lettera enciclica Magnifica Humanitas, Libreria Editrice Vaticana, 2026.
• Leone XIV, Discorso ai fedeli, Parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, Sant’Angelo Lodigiano, 20 giugno 2026, vatican.va.
• Leone XIV, Esortazione apostolica Dilexi te, 2026.
• Francesco, Lettera enciclica Dilexit nos, Libreria Editrice Vaticana, 24 ottobre 2024.
• Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (COMECE), Dichiarazione sul Regolamento rimpatri, giugno 2026.
• Parlamento europeo, Comunicato stampa “Approvato il nuovo regolamento UE sui rimpatri”, 17 giugno 2026, europarl.europa.eu.
• ISTAT / FLAI-CGIL, Rapporto sul caporalato in agricoltura, dati provincia di Caserta, 2026.
• Diocesi di Caserta, Comunicato del Vescovo Pietro Lagnese, “Ravvediti Europa”, giugno 2026.
• Causa dei Santi, Profilo agiografico di San Giovanni Battista Scalabrini, causesanti.va.
• Causa dei Santi, Profilo agiografico di Santa Francesca Saverio Cabrini, causesanti.va.

